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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
7L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
Articolo 20 Protezione delle specie
2Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o
sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova.
b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare
o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32)
Articolo 4 Finalità della protezione
Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.
Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33)
Articolo 4 Finalità della protezione
Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientrano la conservazione e l’incremento della flora e della fauna indigene nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.
Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20)
Articolo 36a Spazio riservato alle acque
1Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite:
a. le funzioni naturali delle acque;
b. la protezione contro le piene;
c. l’utilizzazione delle acque.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l’avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Articolo 38a Rivitalizzazione delle acque
1I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.
2I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Articolo 62b Rivitalizzazione delle acque
1Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.
19/31 /N245-0707