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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

3.2.5 Chi adotta le misure di prevenzione?

L’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro è di responsabilità dei gestori, dei privati e dei proprietari fondiari ed è facoltativa. L’attuazione di misure di prevenzione deve tener conto anche degli interessi del proprietario fondiario (art. 36 Cost.). Benché in linea di massima l’attuazione di misure di prevenzione sia facoltativa, il Cantone può vincolarle alla concessione di indennità secondo il principio «meglio prevenire che indennizzare» (cap. 3.3.5).

3.2.6 Chi designa le misure di prevenzione e presta consulenza sulla loro scelta?

Il servizio cantonale competente designa nel singolo caso le misure di prevenzione, necessarie, adeguate ed esigibili. Nel farlo è tenuto ad analizzare la situazione e a ponderare gli interessi (cap. 3.2.8). Il servizio cantonale presta consulenza ai gestori e ai privati interessati nonché ai Comuni sulla scelta delle misure di prevenzione. Se necessario può chiedere consiglio al Servizio nazionale di consulenza sul castoro. Si raccomanda di affidare la funzione di consulente a terzi, in particolare nei Cantoni in cui non sono assunti guardacaccia retribuiti dallo Stato.

3.2.7 Chi finanzia le misure di prevenzione?

È compito dei Cantoni decidere quando e quali misure di prevenzione finanziare. I Cantoni sono inoltre liberi di decidere se computare le spese finanziarie per le misure di prevenzione nel calcolo del risarcimento dei danni causati dal castoro (art. 13 cpv. 2 LCP).

3.2.8 Ponderazione degli interessi, sì o no?

In caso di danni causati dal castoro possono verificarsi conflitti di interessi con la protezione della natura, la selvicoltura e l’agricoltura nonché i proprietari privati. Le attività del castoro possono ad esempio entrare in conflitto con altri obiettivi di protezione della natura se l’effetto di sbarramento di una diga costruita dal castoro provoca esondazioni nell’habitat di una specie protetta non mobile (all. 3). In questi casi si raccomanda al servizio cantonale competente di procedere a una ponderazione globale degli interessi. L’articolo 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1) contiene i principi della ponderazione degli interessi (all. 1).

3.2.9 Cosa s’intende per danno ingente o grave pericolo?

Il servizio cantonale competente valuta nel singolo caso l’entità del danno o del pericolo rappresentato dal castoro. La valutazione può basarsi sui seguenti criteri:

 l’ammontare del danno;

 la valutazione e l’esigibilità delle eventuali misure di prevenzione da attuare o già attuate;

 la probabilità che il danno o il pericolo si ripeta;

 il nesso di causalità tra l’attività del castoro e il danno o pericolo;

 lo statuto di protezione della zona in cui si trova il centro del territorio del castoro.

La ponderazione di questi criteri dipende dal singolo caso. La legalità della valutazione di un danno o pericolo rilevante può essere sottoposta a un tribunale. Attualmente manca una prassi giudiziaria.

3.2.10 A chi compete il rilascio di autorizzazioni e decisioni?

Misure su dighe e tane

Qualsiasi manipolazione, rimozione e distruzione di dighe e tane del castoro richiede un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1terLPN, art. 14 cpv. 5 OPN). L’autorizzazione è rilasciata dal servizio cantonale competente.

Misure sull’effettivo di castori

L’UFAM decide in merito all’allontanamento puntuale di singoli castori che causano danni rilevanti su un territorio (art. 12 cpv. 2 e 2bisLCP e art. 10 cpv. 5 OCP). Sono i Cantoni a richiedere all’UFAM tale decisione.

10/31 /N245-0707