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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

Previa approvazione dell’UFAM, in caso di danno ingente o grave pericolo per impianti infrastrutturali i Cantoni possono decidere l’allontanamento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione: art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 OCP). I Cantoni trasmettono la loro istanza all’UFAM (art. 4 cpv. 2 OCP). L’istanza cantonale deve contenere i seguenti punti (art. 4 cpv. 2 OCP, completato con *):

 l’entità dell’effettivo di castori (effettivo nel bacino interessato, interconnessione con effettivi di castori limitrofi);

 la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo («zona di pericolo»);

 la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;

 le misure di prevenzione dei danni adottate;

 il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;

 le misure di prevenzione previste per evitare durevolmente altri danni o pericoli;

 *i possibili effetti della misura sulla diversità delle specie.

L’attuazione di qualsiasi misura sull’effettivo di castori sottostà a una limitazione territoriale e temporale. I limiti sono definiti nell’istanza cantonale (cfr. sopra). Il limite di tempo fissato deve servire ad attuare misure di prevenzione che consentano di evitare durevolmente ulteriori danni o pericoli.

Rendicontazione cantonale sulle misure sull’effettivo di castori

Se il termine delle misure sull’effettivo di castori supera un anno, i Cantoni comunicano annualmente, fino alla scadenza del termine, all’UFAM il luogo, il momento e il risultato delle misure adottate (art. 4 cpv. 3 OCP). Se le misure hanno validità un anno, il Cantone presenta all’UFAM un rapporto immediatamente dopo la scadenza del termine.

3.2.11 Quando si applica il diritto di ricorso delle associazioni?

Misure su dighe e tane come pure sull’effettivo di castori

Le misure che potrebbero compromettere gli obiettivi di protezione secondo l’articolo 1 LPN sono soggette al diritto di ricorso delle associazioni. Tra queste misure si annoverano quelle con influsso diretto o indiretto su una popolazione di castori (su singoli esemplari o sull’effettivo) secondo l’articolo 12 capoversi 2 o 4 LCP o sulle dighe e tane, che potrebbero compromettere la riproduzione e la fase iniziale dell’allevamento dei piccoli (aprile-luglio) e disturbare considerevolmente lo svernamento di una famiglia di castori (all. 4).

Gli interventi su dighe o tane secondarie che non compromettono né la riproduzione e la fase iniziale dell’allevamento dei piccoli né lo svernamento di una famiglia di castori non devono per contro essere considerati misure di questo genere.

Le misure soggette al diritto di ricorso delle associazioni devono essere comunicate sotto forma di autorizzazione alle associazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere o pubblicate nell’organo ufficiale del Cantone (art. 12b LPN).

3.3 Risarcimento dei danni causati dal castoro

3.3.1 Basi giuridiche sul risarcimento dei danni causati dal castoro

Nell’ambito della gestione del castoro, i danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole sono risarciti finanziariamente dalle autorità (art.13 cpv. 4 LCP). La Confederazione e i Cantoni risarciscono tali danni congiuntamente: 50 % la Confederazione e 50 % il Cantone (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 OCP).

3.3.2 In base a quali criteri sono valutati i danni causati dal castoro?

Sono risarciti solo i danni causati inequivocabilmente dal castoro. Per danni inequivocabili s’intendono i danni da rosura e da sovrasaturazione idrica. Per principio sono accordati risarcimenti soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti (art. 13 cpv. 2 LCP). La soglia che delimita i danni

11/31 /N245-0707