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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
4Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate
come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure
c. sono artificiali.
Articolo 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque
1Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, l’autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.
2Gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.
3Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
4Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.
5Sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei corsi d’acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.
6Non si applicano:
a. i capoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a
garantire l’utilizzazione delle acque;
b. i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d’acqua messi in galleria.
Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13)
Articolo 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità
1La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
2Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–n e p nonché quelle di cui all’allegato 1 numero 3 che:
a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal
centro aziendale o da un’unità di produzione; e
b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.
Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91)
Articolo 22
1Per colture perenni s’intendono:
a. vigneti;
b. frutteti;
c. colture pluriennali di bacche;
d. piante medicinali e aromatiche pluriennali;
e. luppolo;
f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo;
g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
21/31 /N245-0707