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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

Articolo 18a Biotopi d’importanza nazionale

1Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d’importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

2I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

Articolo 18b Biotopi d’importanza regionale e locale e compensazione ecologica

1I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.

Articolo 21 Vegetazione ripuale

1La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

2Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

Articolo 23c Protezione delle zone palustri

1Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1)

Articolo 14 Protezione dei biotopi

1La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro

diversità biologica;

b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della

protezione;

c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i

danni esistenti e di evitare danni futuri;

d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;

e. dall’elaborazione di dati scientifici di base.

3I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;

b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;

c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;

d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate nelle Liste rosse pubblicate o

riconosciute dall’UFAM;

e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i

biotopi.

4I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.

5I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.

6Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;

b. la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;

c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;

18/31 /N245-0707