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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
Articolo 25 Esecuzione da parte dei Cantoni
1L’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della presente legge.
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01)
Articolo 4 Regolazione degli effettivi di specie protette
1Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
a. nocciono al proprio biotopo;
b. mettono in pericolo la diversità delle specie;
c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
d. mettono gravemente in pericolo le persone;
e. propagano epizoozie;
f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.
2Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
a. l’entità dell’effettivo;
b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
f. la situazione della rigenerazione nel bosco.
3Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.
Articolo 8 Messa in libertà di animali indigeni
1Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
c. non ne deriva pregiudizio per la salvaguardia della diversità delle specie e per le peculiarità
genetiche e nemmeno per l’agricoltura e la silvicoltura.
2L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).
Articolo 10 Risarcimento e prevenzione dei danni
1La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile.
2I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.
3La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.
5L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.
Articolo 10bisStrategie di tutela di singole specie animali
L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:
a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
c. la promozione di misure di prevenzione;
d. l’accertamento di danni e di pericoli;
e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
16/31 /N245-0707