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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

2.5 Proprietari fondiari e gestori

Le attività del castoro possono avere un impatto sui proprietari fondiari, come Comuni, Cantoni e privati, che possiedono infrastrutture nelle vicinanze delle acque nonché sui gestori di aziende forestali e agricole. La gestione del castoro deve tener conto dei seguenti punti:

 l’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro è di loro responsabilità ed è facoltativa (cap. 3.2.5);

 l’attuazione di misure di prevenzione tiene conto degli interessi dei proprietari fondiari (cap. 3.2.5).

3 Principi della gestione del castoro

3.1 Colonizzazione naturale del paesaggio da parte del castoro

3.1.1 Colonizzazione naturale delle acque

Per garantire un effettivo di castori in grado di sopravvivere autonomamente in Svizzera a lungo termine, occorre rispettare i seguenti principi:

1) La colonizzazione naturale del territorio in cui il castoro può trovare acque idonee (fig. 1) è ammessa (art. 1 LCP). Non sono delimitate zone che devono essere protette da una colonizzazione naturale del castoro, ossia cosiddette «zone vietate al castoro». Per prevenire danni ingenti o gravi pericoli, è possibile adottare misure volte a impedire la colonizzazione di singoli tratti di corsi d’acqua da parte del castoro. Queste misure hanno tuttavia una durata limitata e devono servire ad attuare misure di prevenzione a lungo termine (cap. 3.2 e all. 2).

2) Gli habitat all’interno delle sottopopolazioni del castoro nei bacini del Reno e del Rodano devono essere interconnessi, nei limiti del possibile, tra di loro nonché con le sottopopolazioni del castoro nei Paesi limitrofi (Germania, Francia, Liechtenstein e Austria) (fig. 1).

3.1.2 Nessun trasferimento o reinsediamento attivo

La colonizzazione naturale delle acque da parte del castoro deve avvenire in modo autonomo e non essere promossa attivamente mediante trasferimenti e reinsediamenti (conformemente al Piano per la promozione delle specie in Svizzera9).

Sono eccettuati eventuali trasferimenti nell’ambito delle seguenti misure:

1) gestione genetica dell’effettivo di castori;

2) trasferimenti puntuali in caso di progetti di costruzione temporanei;

3) progetti di reinsediamento all’estero.

In ogni caso, qualsiasi progetto di trasferimento o reinsediamento deve essere autorizzato preliminarmente dall’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b LCP e art. 8 OCP).

3.1.3 Garanzia di habitat idonei

Delimitazione dello spazio riservato alle acque

In generale, il castoro utilizza una sottile fascia di pochi metri lungo le sponde delle acque. In altre parole, la maggior parte dei conflitti degni di nota con il castoro si limita a una fascia spondale larga 20 metri. La delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo la legislazione federale sulla protezione delle acque (art. 36a LPAc, RS 814.20, e artt. 41a-c OPAc, RS 814.201)10 consente anche di mettere a disposizione del castoro lo spazio necessario per prevenire i conflitti. Se tale spazio non è sufficiente per prevenire i conflitti, come regola per aumentare la larghezza dello spazio riservato alle acque si può adottare la cosiddetta «curva della biodiversità» secondo le Linee guida per la gestione

9 UFAM 2012: Konzept Artenförderung Schweiz. Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna. 64 pag. http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/12298/index.html?lang=it

10 Circolari, promemoria e schede sull’attuazione dello spazio riservato alle acque (in tedesco): http://www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung/11362/12673/index.html?lang=de 8/31 /N245-0707