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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
2Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.
3Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse.
4Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.
5Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.
Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
Articolo 41a Spazio riservato ai corsi d’acqua
1Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1
metro;
b. 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha
una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
c. la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una
larghezza naturale superiore a 5 metri.
2Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo
ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri;
c. la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una
larghezza naturale superiore a 5 metri.
3La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:
a. la protezione contro le piene;
b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi
preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
d. l’utilizzazione delle acque.
4Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.
5Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate
come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
b. sono messe in galleria; oppure
c. sono artificiali.
Articolo 41b Spazio riservato alle acque stagnanti
1La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda.
2La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire:
a. la protezione contro le piene;
b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio;
d. l’utilizzazione delle acque.
3Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.
20/31 /N245-0707