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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
f. la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei
pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori
ambientali.
Articolo 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici
1La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.
2Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.
Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451)
Articolo 12 Legittimazione a ricorrere
1Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
a. i Comuni;
b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
1. sono attive a livello nazionale;
2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
3Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.
5Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
Articolo 12b Comunicazione della decisione
1L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.
2Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.
Articolo 14a Ricerca, formazione, relazioni pubbliche
1La Confederazione può accordare sussidi per:
a. i progetti di ricerca;
b. la formazione e il perfezionamento di specialisti;
c. le relazioni pubbliche.
2La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l’interesse nazionale lo richiede.
Articolo 18 Protezione di specie animali e vegetali
1L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
1bisDevono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.
1terSe, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.
17/31 /N245-0707