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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
Articolo 7 Specie protette
1Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).
Articolo 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti
I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.
Articolo 9 Autorizzazione della Confederazione
1Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:
a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei
medesimi;
b. mettere in libertà animali delle specie protette;
c. importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
2Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.
Articolo 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina
1I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.
2bisIl Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.
4Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento.
5La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.
Articolo 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina
1Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell’articolo 12 capoverso 3.
2I Cantoni disciplinano l’obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell’indennità.
4Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell’obbligo di risarcimento.
Articolo 14 Informazione, formazione e ricerca
1I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.
3La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.
15/31 /N245-0707