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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;

i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).

2Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:

a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi;

b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;

c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0)

Articolo 20 Principi della gestione

3Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

4Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

Articolo 38 Diversità biologica della foresta

1La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:

a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta

importanti dal profilo ecologico;

b. la cura dei giovani popolamenti;

c. il collegamento di spazi vitali della foresta;

d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali;

e. la produzione di materiale di riproduzione forestale.

2La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d: come contributi globali in base agli accordi di

programma conclusi con i Cantoni;

b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell’Ufficio federale.

3L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700)

Articolo 15 Zone edificabili

1Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.

2Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.

3L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

4Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:

a. è idoneo all’edificazione;

b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche

in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti;

c. le superfici coltive non sono frazionate;

d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e

e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.

5La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Articolo 16 Zone agricole

1Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:

22/31 /N245-0707