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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine
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Strategia Castoro UFAM 2015
a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento
dei vari compiti dell’agricoltura; oppure
b. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
3Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.
Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1)
Articolo 3 Ponderazione degli interessi
1Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto:
a. verificano gli interessi in causa;
b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo
territoriale auspicato e con le implicazioni possibili;
c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione.
2Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.
Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS, RS 704)
Articolo 4 Allestimento di piani
1I Cantoni:
a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
b. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.
2Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di
modifica.
3Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.
Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (RS 0.455)
Articolo 7
1Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III.
2Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l’esistenza di queste popolazioni, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2.
3Questi provvedimenti comprendono in particolare:
a. l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio;
b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle
popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente;
c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell’offerta a
scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.
Articolo 9
1Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8.
- nell’interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.
23/31 /N245-0707