Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine

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Figura 3: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese

esistenti (con o senza cifra d’affari)

Realizzazione della prima cifra d’affari: precedente Realizzazione della prima cifra d’affari: successiva alla presentazione della proposta completa alla presentazione della proposta completa Art. 7 cpv. 2 ordin. appl. DEFR Art. 7 cpv. 3 ordin. appl. DEFR

Se il progetto genera per la prima volta una cifra Se il progetto genera per la prima volta una cifra d’af-

d’affari prima della presentazione della proposta fari dopo la presentazione della proposta completa, ma

completa, l’agevolazione fiscale comincia il prima del 31 dicembre dello stesso anno civile, l’age-

1° gennaio dell’anno civile in cui è stata presentata la volazione comincia il giorno in cui è

proposta completa. generata la prima cifra d’affari.

Presentazione proposta completa

Art. 13 cpv. 2 ordinanza CF

Nessuna cifra d’affari entro il 1° gennaio dell’anno civile Termine per la presentazione Casi eccezionali 31 dicembre Art. 8 cpv. 1 ordin. appl. DEFR

in cui il progetto genera per Art. 13 cpv. 3 ordinanza CF

Art. 7 cpv. 3 ordin. appl. DEFR

la prima volta una cifra La proposta deve essere presentata entro In casi eccezionali (in particolare Se il progetto non genera alcuna cifra d’af- nel caso di misure edilizie) l’inizio d’affari. lo stesso anno civile in cui il progetto

fari entro il 31 dicembre dell’anno

genera per la prima volta una cifra d’affari. dell’agevolazione fiscale può civile in cui è stata presentata la proposta essere posticipato di cinque anni

completa, l’agevolazione fiscale comincia il

civili al massimo.

31 dicembre dello stesso anno civile.

La figura tiene conto dei risultati della procedura di consultazione. Questo significa che il passaggio «il termine [di 270 giorni civili] decorre dall’inizio dell’anno civile in cui il

progetto genera per la prima volta una cifra d’affari» al capoverso 3 dell’articolo 13 dell’avamprogetto sarà sostituito con «la proposta deve essere presentata entro lo

stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima vota una cifra d’affari».

Capoverso 3

Nel caso di progetti di imprese esistenti che al momento della presentazione della proposta

non hanno realizzato alcuna cifra d’affari, l’agevolazione fiscale comincia, analogamente a

quanto avviene oggi, al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta completa di

cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO.

Capoverso 4

La disposizione secondo cui il periodo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confedera-

zione non deve necessariamente coincidere con quello dell’agevolazione fiscale concessa

dal Cantone è stata ripresa dalle direttive di applicazione.

2.8 Articolo 8 Eccezioni

Questa disposizione è ripresa dalle direttive di applicazione e completata.

Capoverso 1

Come finora, in casi eccezionali, in deroga all’articolo 7 capoverso 1 (nuove imprese Figura

2) e capoverso 3 (imprese esistenti con un progetto ma senza cifra d’affari cfr. Figura 3),

l’agevolazione fiscale può cominciare più tardi. Il termine supplementare concesso è esteso

da 2 a 5 anni. Ora vengono citate anche le misure edilizie come esempio che motiva la con-

cessione di un termine supplementare per l’inizio dell’agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Come finora, l’anno civile in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2

dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO non è considerato nel termine supplemen-

tare.

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