Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine

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2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

L’articolo 5 riprende i contenuti delle direttive di applicazione, integrando l’articolo 712 dell’avamprogetto.

Capoverso 1

Come avvenuto finora, conformemente all’articolo 7 dell’avamprogetto i posti di tirocinio vengono conteggiati con il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare.

Capoverso 2

Come in precedenza, i posti occupati da personale di cui all’articolo 27 dell’ordinanza sul collocamento (RS 823.111) non vengono conteggiati come posti di lavoro.

2.6 Articolo 6 Importanza per l’economia regionale

L’articolo è nuovo.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1 l’importanza particolare per l’economia regionale conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 213 dell’avamprogetto è data quando il progetto soddisfa almeno quattro criteri specificati all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–h14 dell’avamprogetto.

Capoverso 2

Nella sua proposta il Cantone indica i quattro criteri determinanti per quanto riguarda l’importanza del progetto per l’economia regionale secondo il capoverso 1.

2.7 Articolo 7 Inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione

L’articolo 10 capoverso 215 dell’avamprogetto delega al DEFR la competenza di disciplinare l’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. Nell’elaborazione della nuova ordinanza di applicazione il DEFR si è ampiamente basato sulle direttive di applicazione e sulla prassi vigente.

12Art. 7

«1 Il numero dei posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del cento per cento corrisponde a un posto di lavoro.

2Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall’impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.»

13Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2

«Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se (...) il progetto riveste un’importanza particolare per l’economia regionale.»

14Art. 8 cpv. 1

«L’importanza di un progetto per l’economia regionale è valutata in particolare in base ai seguenti criteri:

a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile;

b. numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare nella zona di applicazione;

c. investimenti pianificati nella zona di applicazione;

d. acquisti, ordinazioni o richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione;

e. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto;

f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;

g. carattere innovativo del miglioramento di un prodotto, di un processo di produzione o di un processo di gestione aziendale rispetto alle soluzioni precedenti; o

h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.»

15Art. 10 cpv. 2: «Il DEFR disciplina l’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.»

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