Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine
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al di fuori di tali attività (progetti non industriali, cfr. 2.2). Queste imprese vengono definite aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.
Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive
Impresa Azienda del
industriale settore terziario
Progetto
x
industriale (art. 1)
Progetto
x
non industriale (art. 2)
2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive
Partendo dal gruppo di potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPR e dalla delega delle competenze di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto posto in consultazione (cfr. punto 2.1), l’articolo 2 definisce le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive come imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all’articolo 1. Ciò corrisponde in gran parte alle direttive di applicazione vigenti e alla prassi (cfr. Figura 1):
Esempio:
Un’impresa attiva a livello mondiale nel settore dei macchinari (impresa industriale conformemente all’art. 1) centralizza il settore della ricerca e dello sviluppo, la contabilità interna e le attività di Supply Chain Management per i mercati EMEA (attività al di fuori delle attività industriali di cui all’art. 1 lett. a e b) in una determinata località in Svizzera.
2.3 Articolo 3 Progetto
L’articolo 3 corrisponde alla prassi attuale in base alla quale il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un’unità giuridica o di uno stabilimento d’impresa.
Uno stabilimento d’impresa è una sede fissa di affari o di lavoro secondo l’articolo 51 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).
2.4 Articolo 4 Riorientamento
L’articolo 4 sancisce in maniera esplicita la prassi vigente secondo cui si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale dell’attività aziendale. Secondo le direttive di applicazione vigenti11 il cambiamento è essenziale quando, cumulativamente:
a. comporta un avanzamento tecnologico o una forte propulsione innovativa, e
b. implica investimenti rilevanti rispetto alle dimensioni dell’impresa.
10 Art. 51 cpv. 2 LIFD: «Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi».
11 V. anche il rapporto «Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.1540829 7/17