Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine

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In base alla prassi seguita finora, la durata dell’agevolazione fiscale viene suddivisa in due periodi nelle decisioni del DEFR. Al termine del primo periodo l’agevolazione viene prolungata per il secondo periodo se sono soddisfatti le condizioni e gli oneri stabiliti nella decisione del DEFR.

Capoverso 1

Il capoverso 1 è ripreso dalle direttive di applicazione. La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri, in particolare sulla base del rapporto annuale. Se non viene presentato il rapporto annuale non è possibile confermare la prosecuzione dell’agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è ripreso dalle direttive di applicazione e dà la facoltà alla SECO di richiedere, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e degli oneri, ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.

Capoverso 3

Il capoverso 3 viene ripreso dalle direttive di applicazione e stabilisce che la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell’agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell’impresa.

Capoverso 4

Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla prassi odierna. La comunicazione della SECO di cui al capoverso 3 offre all’impresa la possibilità di prendere posizione entro una determinata scadenza e di chiedere una decisione impugnabile del DEFR.

2.16 Articolo 16 Entrata in vigore

L’ordinanza di applicazione del DEFR entrerà in vigore insieme all’ordinanza del Consiglio federale e all’ordinanza del DEFR sul perimetro presumibilmente il 1° luglio 2016.

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