Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine
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progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive e il fatto di vincolare l’agevolazione fiscale della Confederazione all’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale. I requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale vengono in parte criticati. La maggioranza dei partecipanti si oppone all’ampliamento, nella forma proposta, dell’informazione sulle agevolazioni fiscali concesse.
L’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto7 (rif. 6) sui risultati della consultazione, lo ha approvato e ha discusso le fasi successive.
1.3 Principali risultati dell’indagine conoscitiva sull’ordinanza del DEFR sul perimetro
L’elenco delle zone di applicazione riscuote ampio consenso tra i partecipanti all’indagine conoscitiva. 10 dei 21 partecipanti prendono atto dell’avamprogetto, 6 partecipanti presentano richieste di modifica e altri 5 partecipanti lo respingono.
Il rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva è pubblicato8 (rif. 7). Il DEFR esaminerà, nel rispetto dei principi stabiliti nell’ordinanza del Consiglio federale, le proposte di modifica dei Cantoni riguardanti i loro rispettivi Comuni e ne terrà conto nel limite del possibile.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Articolo 1 Imprese industriali
Beneficiaria delle agevolazioni fiscali secondo l’articolo 12 capoverso 2 LPR è un’impresa industriale o un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive che «crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti». L’articolo 1 capoverso 29 dell’avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale posto in consultazione (di seguito: avamprogetto) delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese (imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive).
La definizione delle imprese industriali contenuta nell’articolo 1 dell’ordinanza di applicazione del DEFR è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Come avvenuto finora, il DEFR si basa sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell’Ufficio federale di statistica del 2008. Sono considerate «industriali» le seguenti attività economiche:
a. attività manifatturiere secondo la sezione C NOGA;
b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 NOGA.
Le attività informatiche (lett. b) vengono trasferite dal «settore terziario vicino ad attività produttive» alle attività «industriali».
Un’impresa industriale può realizzare due tipi di progetti:
nell’ambito delle attività economiche di cui all’articolo 1 (progetti industriali) o
7 Il rapporto sui risultati della consultazione è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it
8 Il rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Indagine conoscitiva»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it
9 Art. 1 cpv. 2: «Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all’articolo 1.» 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.1540829 6/17