Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine

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Capoverso 3

Nel caso in cui sia proposto un inizio posticipato dell’agevolazione fiscale, la motivazione e uno scadenzario dettagliato sono, come finora, obbligatoriamente parte integrante del dossier completo.

Capoverso 4

Questo capoverso introduce una nuova precisazione secondo la quale, nel caso in cui si applichi l’articolo 8, l’agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio.

2.9 Articolo 9 Importo massimo

I valori rilevanti dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione sono definiti nell’articolo 11 capoversi 1–316 dell’avamprogetto. La definizione della struttura dettagliata (aliquote e calcolo) è di competenza del DEFR (art. 11 cpv. 4).

Capoverso 1

Il capoverso 1 illustra i coefficienti per la determinazione dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale:

 numero di nuovi posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto (PLnuovi);

 numero di posti di lavoro che si prevede di mantenere e di riorientare conformemente

all’articolo 4 con il progetto (PLmantenuti);

 importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare (Inuovo);

 importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all’articolo

4 (Imantenuto);

 durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (N).

Nel caso di PLmantenuti vengono considerati esclusivamente i posti di lavoro esistenti interessati direttamente da un riorientamento secondo l’articolo 4. La decisione può contenere anche condizioni riguardanti il mantenimento di posti di lavoro non riorientati.

Capoverso 2

La formula per il calcolo dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale è determinata sulla base del risultato della formula proposta dal Consiglio federale nella consultazione17 (cfr. rapporto esplicativo, n. 2.3.2, p. 24) e sarà inserita nell’ordinanza di applicazione del DEFR.

Questo capoverso non è quindi oggetto dell’indagine conoscitiva.

16 Art. 11: 1 « L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all’importo inferiore fra i due seguenti importi: a. le detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione richiesta per l’impresa interessata a livello cantonale e comunale; b. l’importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l’imposta federale. 2 Essa non supera tuttavia in nessun caso l’importo massimo stabilito dalla Confederazione. 3 L’agevolazione fiscale effettivamente concessa ogni anno sull’imposta federale diretta, per l’intera durata dell’agevolazione fiscale, non supera in nessun caso l’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.. 4 Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell’importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.»

17 [(PL x I ) + (PL x I )] x N nuovi nuovo mantenuti mantenuto 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.1540829 11/17