Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine
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2.12 Articolo 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone
Questa disposizione è nuova e specifica, integrando l’articolo 13 capoverso 322 dell’avamprogetto, che il Cantone deve utilizzare il modulo prescritto dalla SECO per la presentazione della proposta.
2.13 Articolo 13 Termine di trattazione
L’articolo 13 è ripreso dalle direttive di applicazione. Com’è avvenuto finora, la proposta del Cantone viene trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione del dossier completo. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.
2.14 Articolo 14 Rapporto annuale
L’articolo 14 definisce, integrando l’articolo 16 capoverso 323 dell’avamprogetto, la procedura di trasmissione del rapporto annuale. Le disposizioni sono riprese dalle direttive di applicazione (cpv. 1–4) e completate (cpv. 5).
Capoverso 1
Com’è avvenuto finora, il Cantone trasmette alla SECO i dati conformemente all’articolo 16 capoverso 3 dell’avamprogetto utilizzando il modulo prescritto dalla SECO.
Capoverso 2
Come finora, il rapporto annuale deve essere firmato sia dall’impresa che dal Cantone. In tal modo l’impresa conferma l’esattezza delle informazioni fornite. Il Cantone conferma da parte sua l’avvenuta verifica dell’esattezza e della plausibilità delle informazioni fornite dall’impresa.
Capoverso 3
Come in precedenza, in mancanza della firma dell’impresa o del Cantone, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.
Capoverso 4
Com’è avvenuto finora, al posto del rapporto annuale l’impresa può presentare anche un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.
Capoverso 5
Questo capoverso è introdotto sulla base dell’articolo 1724 (ufficio di revisione) dell’avamprogetto. Anziché una conferma allegata al rapporto annuale, l’ufficio di revisione può firmare anche il rapporto annuale stesso.
2.15 Articolo 15 Prosecuzione dell’agevolazione fiscale
L’articolo 15 è ripreso dalle direttive di applicazione e precisato.
22 Art. 13 cpv. 3: «Il Cantone deve presentare la sua proposta per via elettronica alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento all’imposta. Per i progetti delle imprese esistenti il termine per la presentazione decorre dall’inizio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari.»
23 Art. 16 cpv. 3: «I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell’impresa, i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.»
24 Art. 17: «Le imprese soggette all’obbligo di revisione secondo l’articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO) devono far confermare ogni anno dall’ufficio di revisione i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni.» 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.1540829 14/17