Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 17 pagine
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Capoverso 1
Nel caso di progetti di nuove imprese, al posto dell’iscrizione nel registro cantonale di commercio, è il giorno in cui ha inizio l’assoggettamento all’imposta a essere considerato giorno di riferimento per l’inizio dell’agevolazione fiscale. Questo approccio ha il vantaggio di comprendere anche le nuove imprese non iscritte nel registro di commercio. L’assoggettamento coincide inoltre con una data chiaramente definita secondo la legislazione in materia fiscale alla quale possono far riferimento le autorità a cui compete la tassazione.
Analogamente a quanto avviene oggi, se l’assoggettamento non ha ancora avuto inizio,
l’agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO. Questo anno civile fa parte della durata secondo l’articolo 10 dell’avamprogetto. I dettagli sono disciplinati nella decisione.
Figura 2: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d’impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell’assoggettamento)
Inizio dell’assoggettamento: precedente alla Inizio dell’assoggettamento: successivo alla presentazione della proposta completa presentazione della proposta completa Art. 7 cpv. 1 prima frase ordin. appl. DEFR Art. 7 cpv. 1 prima frase ordin. appl. DEFR
Se l’assoggettamento ha avuto inizio prima della Se l’assoggettamento ha avuto inizio dopo la
presentazione della proposta completa alla presentazione della proposta completa alla SECO,
SECO, l’agevolazione fiscale comincia il giorno in ma prima del 31 dicembre dello stesso anno civile,
cui comincia l‘assoggettamento. l’agevolazione fiscale comincia il giorno in cui co-
mincia l‘assoggettamento.
Presentazione proposta completa Art. 13 cpv. 2 ordinanza CF
L’assoggettamento non ha ancora avuto inizio Casi eccezionali Termine per la presentazione il 31 dicembre Art. 8 cpv. 1 ordin. appl. DEFR Art. 13 cpv. 3 ordinanza CF Art. 7 cpv. 1 seconda frase ordin. appl. DEFR In casi eccezionali (in particolare
Termine di presentazione di massimo 270 Se l’assoggettamento non ha ancora avuto inizio,
nel caso di misure edilizie) l’ini-
giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento l’agevolazione fiscale comincia il 31 dicembre zio dell’agevolazione fiscale può
ossia data limite di presentazione della propo- dell’anno civile in cui è stata presentata la proposta essere posticipato di
sta completa alla SECO. completa. cinque anni civili al massimo.
Capoverso 2
Per i progetti di imprese esistenti l’agevolazione fiscale comincia come in precedenza con la realizzazione della prima cifra d’affari. La presentazione della cifra d’affari deve essere effettuata in base alle norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.
Viene precisato che l’agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell’anno civile corrispondente. I dettagli sono disciplinati nella decisione.
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