Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie
7 Revisione totale della O-LPSU: commenti alle singole disposizioni
Articolo 3 Presentazione della domanda
Lo IUFFP ritiene che nel suo caso e in quello del PFZ potrebbe nascere un conflitto d’interessi, perché il proprietario (DEFR) dovrebbe inoltrare a se stesso una domanda; propone perciò la seguente modifica: «Die Träger der Hochschulen oder andere Institutionen des Hochschulbereichs reichen [...]» [concerne soltanto il testo tedesco].
Articolo 4 Contenuto della domanda
Capoverso 1: BS, BL, UCS, HKBB e FHNW approvano l’applicazione restrittiva dei criteri per il riconoscimento delle nuove scuole universitarie; tuttavia con la richiesta di informazioni relative alla necessità pubblica dei cicli di studio offerti, l’O-LPSU inasprirebbe la LPSU. BS, UCS e HKBB chiedono pertanto una precisazione del capoverso 1. BL auspica lo stralcio del capoverso 1 lettera c. UniFR domanda lo stralcio del capoverso 1 lettera d, poiché non terrebbe conto dell’autonomia delle scuole universitarie. Anche GE e VD ritengono che la lettera d sia superflua, considerato che la richiesta corrispondente sarebbe già ottemperata secondo la lettera c dello stesso capoverso. NE si domanda se il criterio di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d non equivalga a quello posto alla lettera c; qualora si tratti di un doppione, chiede di valutare la necessità di mantenere la lettera d. CSA e aaq rilevano che secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera h delle Direttive per l'accreditamento LPSU5 una scuola universitaria può accedere all'accreditamento istituzionale se dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato. CSA e aaq ritengono che ciò sarebbe in contraddizione con la disposizione di cui all’articolo 4 O-LPSU, visto che per avere diritto ai sussidi si dovrebbe già disporre dell’accreditamento istituzionale.
Capoversi 2 e 3: per BS, BL, UCS, HKBB e FHNW resterebbe da chiarire come le scuole universitarie esistenti potrebbero motivare il loro valore aggiunto rispetto agli altri istituti. Secondo BS, BL e FHNW non si dovrebbe trattare del «riconoscimento delle scuole universitarie» bensì del «riconoscimento del diritto ai sussidi» (anche nel caso del capoverso 3). BS, BL, UCS e HKBB chiedono che il capoverso 2 venga adeguato di conseguenza. BL avanza la medesima richiesta anche per il capoverso 3. Secondo UniFR si applicherebbe soltanto alle «nuove» scuole universitarie, e ciò andrebbe chiarito.
CSSI osserva che il concetto di «valore aggiunto» non sarebbe sufficientemente preciso e che non corrisponderebbe alla LPSU, e raccomanda il recepimento del testo della legge («un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti»).
Articolo 5 Verifica delle condizioni
ZH ritiene che l’arco di tempo proposto sia piuttosto breve; tuttavia la scelta si giustificherebbe alla luce della frequenza quadriennale con cui viene emanato il messaggio ERI. Secondo ZH sarebbe comunque opportuno mantenere gli oneri legati alla verifica entro limiti adeguati. A GE sembra che il termine di quattro anni non si coerente con il termine relativo all’accreditamento istituzionale.
Articolo 7 Ripartizione degli importi globali annui
NE propone, riguardo alla variante 1 per le scuole universitarie professionali (art. 7 cpv. 3), una chiave di ripartizione del 90 rispettivamente 10 per cento durante una fase transitoria corrispondente al prossimo periodo ERI, cioè fino al 2020. Al termine di questo periodo la variante 1 verrebbe pienamente applicata.
Articolo 8 Ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle università
VD chiede che all’articolo 8 capoverso 2 lettera b venga precisato il concetto di «studenti stranieri». GE constata che si utilizzerebbe l’espressione «costi di riferimento legati all’insegnamento», mentre nella legge si tratterebbe invece di «costi di riferimento».