Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie

cambiamento di sistema di versamento dei sussidi, FR chiede che nella O-LPSU sia indicato esplicitamente che il sussidio annuale mancante concerne il 2016; che il suo versamento è dovuto in virtù della decisione del TAF, senza l’obbligo per i Cantoni di presentare ulteriori prove; e che fino a questo versamento, i Cantoni che lo desiderano possono considerare il sussidio ricevuto come basato sull’anno precedente. NE rileva che con il passaggio al sistema previsto dal progetto O-LPSU – che fa coincidere l’anno di sussidio con l’anno di versamento – verrebbe a mancare il sussidio secondo la LAU relativo al 2016. NE invita il Consiglio federale a ripensare l’introduzione del sistema in esame, auspicando che venga reintrodotto e/o mantenuto il versamento a posteriori. In questo modo si potrebbe evitare una lacuna di finanziamento con il passaggio dalla LAU alla LPSU. Il PS sostiene la richiesta avanzata dai Cantoni: mantenere soltanto il capoverso 1 dell’articolo 12 e versare i sussidi mancanti, relativi al 2016.

Capoverso 2: BS è contrario ad un rinvio della soluzione e al trasferimento degli oneri di prova ai Cantoni. VD osserva che il capoverso 2 sarebbe essenziale e garantirebbe che in caso di cessazione del versamento dei sussidi di base i Cantoni potrebbero valersi delle motivazioni del TAF per chiedere il versamento mancante senza dover presentare prove ulteriori. VD si aspetta che la Confederazione introduca nei suoi conti un riconoscimento finanziario corrispondente. VD continuerà a contabilizzare a posteriori i sussidi di base e intende chiedere alla Confederazione di riconoscere esplicitamente questa prassi. Secondo ZH la soluzione proposta al capoverso 2 non sarebbe convincente.

Note esplicative: BL vorrebbe che le note esplicative di cui alla sezione 2.1.1 stabilissero anche la relazione temporale tra il rilevamento dei dati necessari per il computo dei sussidi di base e il loro versamento; a questo riguardo propone la seguente integrazione: «Il numero di studenti rilevato per un’università il giorno x dell’anno n è alla base del calcolo del sussidio a questa università nell’anno n+1». BL auspica che alla sezione 2.1.2 (così come alle sezioni 3.1.1 e 3.1.2) sia definita la relazione temporale anche per ciò che concerne il calcolo dei sussidi in base alle prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

Articolo 13 Tipi di sussidi

Secondo BE andrebbe sottolineato il principio di cui al capoverso 1, secondo il quale anche per altri istituti accademici varrebbe la medesima modalità di calcolo applicata per le scuole universitarie, e che la possibilità di versare sussidi fissi avrebbe soltanto un carattere sussidiario. Per BE l’espressione «sussidi fissi» sarebbe inappropriata, visto che i sussidi comprenderebbero componenti fisse e variabili. BE propone di utilizzare l’espressione «sussidi forfetari».

SIC propone di aggiungere al capoverso 2 la parte seguente (in corsivo): «In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato per le scuole universitarie o per altri istituti accademici in base alle possibilità finanziarie dell’ente responsabile non riesce a garantire la gestione dell’istituto».

VD chiede che questo sistema di sussidi sia possibile soltanto in via transitoria, e che una disposizione corrispondente venga aggiunta all’articolo 13 capoverso 2. Nel tempo spetterebbe alla collettività garantire responsabilmente la disponibilità di risorse sufficienti, nel rispetto del principio di parità di trattamento di tutti gli istituti dello stesso tipo per quanto attiene ai sussidi di base.

Articolo 15 Convenzione sulle prestazioni

I Verdi, FES und NGO raccomandano di utilizzare lo strumento della convenzione sulle prestazioni congiuntamente all’obbligo di rendiconto in materia di sviluppo sostenibile, allo scopo di migliorare la misurabilità e la trasparenza in ambito di sostenibilità delle scuole universitarie. FES e NGO propongono di integrare il capoverso 1 come segue: «[...] gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni e il contributo ad uno sviluppo sostenibile, nonché [...]».

Articolo 16 Dati determinanti ai fini del calcolo

Secondo GR occorrerebbe valutare un calcolo su base pluriennale dei valori medi, così da livellare le variazioni dovute a singoli progetti di grande entità.