Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie
dovrebbero poter essere garantite. FES e NGO propongono la modifica seguente (di entrambe le varianti e per l’art. 11 lett. a): «[...] e da terzi privati e pubblici.». Secondo FES e NGO la base di calcolo non dovrebbe comprendere fondi di terzi privati, poiché ciò comprometterebbe l’autonomia e la libertà della ricerca.
Capoverso 2: SG è dell’opinione che la ripartizione dettagliata del 30 per cento destinato alla ricerca sia troppo complicata e che le cifre siano eccessivamente frazionate. SG è favorevole a un rafforzamento degli altri fondi di terzi e auspica una ripartizione in tre parti, ognuna del 10 per cento.
Capoverso 3: swu approva la scelta di prendere in considerazione i mesi/progetto per membro del personale scientifico. TI critica la bipartizione del fattore mesi/progetto considerandola estremamente discriminatoria, e auspica che possa essere radicalmente riveduta in occasione dei lavori di preparazione del prossimo messaggio ERI 2021–2024. NE chiede che l’espressione «per membro del personale scientifico» sostituisca nell’ordinanza il termine «professore»; osserva inoltre che non menzionare più come criterio di calcolo il numero di «mesi/progetto» per membro del personale scientifico costituirebbe un cambiamento ingiustificato rispetto alla prassi attuale. NE auspica che il calcolo dei «mesi/progetto» avvenga «per membro del personale scientifico» per tutto l’11 per cento che costituisce la quota «ricerca».
Articolo 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali
NE sostiene la variante 1 nel caso in cui la sua proposta relativa a una fase transitoria non venga accolta. In caso contrario sosterrebbe la variante 2 (ripartizione del 90 per cento).
Articolo 12 Versamento dei sussidi
BE è favorevole a mantenere il versamento per l’anno di sussidio in corso, secondo quanto previsto dal progetto, come pure alla garanzia prevista dal capoverso 2 in caso di cessazione del versamento dei sussidi di base. Secondo ZH il passaggio a questo sistema determinerebbe una mancanza di versamento nel 2016. Se questa proposta fosse mantenuta, ZH chiede fermamente che siano versati entro breve tempo ai Cantoni e alle università i sussidi relativi al 2016; in questo caso si potrebbe rinunciare al capoverso 2.
Per AR, NW e OW la questione del versamento dei sussidi federali ai Cantoni universitari non è stata risolta in modo soddisfacente. VS approva il riferimento nelle note esplicative alla sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 20156, auspicando che venga mantenuto il sistema di versamento a posteriori.
NE chiede che si rinunci a far coincidere l’anno di sussidio con l’anno di versamento: in questo caso verrebbe mantenuto il sistema di versamento a posteriori, e il pagamento degli ultimi sussidi secondo la LAU avverrebbe nel 2017; oppure che la sincronizzazione suddetta sia introdotta nel 2017, venga mantenuto il diritto al sussidio secondo la LAU relativo al 2016 e che questo sussidio sia versato nel 2017.
Nel caso di istituti intercantonali, FHNW propone di versare i sussidi di base ad un servizio di coordinamento (analogamente a quanto avviene per le costruzioni universitarie).
Capoverso 1: BS, BL, VD e UCS sono dell’opinione che dal 2017 in virtù del capoverso 1 il versamento dei sussidi di base alle università subirà una trasformazione. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale amministrativo succitata, BS, BL e UCS dubitano che la Confederazione possa emanare mediante ordinanza una regolamentazione di questo tipo, visto che il versamento dei sussidi di base sarebbe disciplinato a livello di legge. BS e BL non riescono a comprendere perché la Confederazione, diversamente rispetto ad altri cambiamenti di sistema analoghi, non possa sospendere e rinviare il versamento del sussidio dovuto ai Cantoni. BS, BL, FR, VD, AR, LU, OW, NW, UCS e HKBB chiedono il mantenimento del sistema di versamento basato sull’anno precedente, con le relative disposizioni della O-LPSU e decisioni, oppure di accogliere soltanto il capoverso 1 dell’articolo 12, versando ai Cantoni i sussidi relativi al 2016 mancanti. Se il Consiglio federale non può rinunciare al
6 www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.