Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie

titolo: «Requisiti minimi per i tipi di locali». USU, FES e NGO chiedono che sia aggiunto un nuovo capoverso 2: «I requisiti minimi energetici dei tipi di locali si basano sullo standard per la costruzione sostenibile SNBS e sul modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni». USU, FES e NGO chiedono che sia aggiunto un nuovo capoverso 3: «I requisiti minimi di assenza di barriere architettoniche dei tipi di locali si basano sulla norma SIA 500».

VD approva l’intenzione di semplificare il calcolo dei sussidi, che rispetto alla situazione attuale si concretizzerebbe principalmente nella riduzione del numero di tipi di locali. Constata tuttavia che i valori di superficie relativi ai nuovi tipi, come pure i supplementi per l’arredo, sarebbero inferiori a quelli stabiliti secondo la LAU e che – pur tenendo conto del fatto che si tratta di superficie utile e non più di superficie utile principale – non sarebbero stati adeguati al rincaro. Ciò si tradurrebbe in una riduzione dei sussidi, non voluta però dal legislatore. In mancanza di valori di superficie reali, basati su un campione di progetti recenti, i valori dovrebbero perlomeno corrispondere ai forfait medi attuali. VD chiede che il valore di superficie della superficie libera esterna sistemata venga aumentato al livello dell’importo indicizzato previsto dalle direttive attuali, e propone un importo di 155 CHF/m2 (importo relativo al 2008, aggiornato secondo l’indice attuale e arrotondato). Secondo VD, occorrerebbe chiarire che il totale dei supplementi per l’arredo menzionato all’articolo 17 sarebbe concesso a condizione che i requisiti minimi di cui all’allegato 2 fossero soddisfatti. Per VD l’ordinanza dovrebbe indicare anche le conseguenze, in relazione ai sussidi (forfait e supplemento per l’arredo), nel caso in cui i requisiti minimi fossero soddisfatti solo in parte.

SG ritiene errata la richiesta di una «ventilazione controllata» per le categorie di costo 1 e 2 e di una «Facciata Minergie» per tutte le categorie di costo. SG condivide gli obiettivi della «società a 2000 Watt» e chiede che i requisiti minimi siano formulati in modo più generalizzato.

Articolo 19 Fattore «modifica» e fattore «intervento»

Per SG verrebbero utilizzati termini non chiari (art. 19–21) e perciò sarebbe favorevole all’elaborazione di una guida a cui fare riferimento. FES e NGO propongono un nuovo titolo: «Fattore “Modifica”, fattore “intervento” e fattore “ammodernamento ecologico ed energetico”». FES e NGO chiedono l’aggiunta di un nuovo capoverso 3: «Il fattore “ammodernamento ecologico ed energetico” corrisponde alla quota di lavori di ammodernamento ecologico ed energetico rispetto all’intero progetto di costruzione».

Articolo 20 Grado di modifica

Per VD il testo dovrebbe fare riferimento al CCC 52 (e non al CCC 5), analogamente all’articolo 17. VD constata inoltre che la tabella non menzionerebbe i CCC 1–3 e 52, bensì i CCC 20–28. FES e NGO chiedono la seguente integrazione del capoverso 1: «Il grado di modifica è determinato moltiplicando i fattori “intervento”, “modifica” e “ammodernamento ecologico ed energetico”».

Articolo 22 Presentazione della domanda

Per VD la formulazione adottata non consentirebbe di stabilire quali documenti siano richiesti, in particolare per ciò che concerne «l’adempimento della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie» (lett. d), «la sostenibilità e relativi standard cantonali in materia di ecologia ed energia» (lett. e) e «l’economicità» (lett. h); la stessa osservazione riguarderebbe anche l’articolo 25. VD auspica che gli oneri amministrativi dovuti alla presentazione della domanda siano per quanto possibile contenuti e non si pronuncia in merito all’attuabilità della procedura per la domanda di sussidi (in particolare non sarebbe garantita la disponibilità dei piani degli oggetti locativi).

USU, FES e NGO propongono una nuova lettera e: «il rispetto dello standard costruzione sostenibile SNBS, delle condizioni per l’aiuto all’esecuzione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia nonché delle norme concernenti l’assenza di barriere architettoniche».

Articolo 24 Investimenti in oggetti locativi

Secondo FR il calcolo potrebbe risultare complesso e comportare oneri importanti. FR ritiene anche che la concessione di un sussidio per gli investimenti in oggetti locativi dovrebbe essere condizionata ad