Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie

1 Situazione iniziale

Il 17 maggio 2016 il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha deciso lo svolgimento di una procedura di consultazione – ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo)1, in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 lettera b della stessa legge –, sulla revisione totale della ordinanza del 12 novembre 2014 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)2 e l’ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie). La procedura di consultazione è terminata il 30 agosto 2016.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

Oltre ai Cantoni, sono stati interpellati 13 partiti politici, la Conferenza dei Governi cantonali, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell’economia e 22 enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza.

Hanno preso posizione 22 Cantoni, 5 partiti politici, l’Unione delle Città svizzere, 3 associazioni mantello dell’economia, 14 enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza nonché 15 organizzazioni non interpellate, per un totale di 59 pareri3.

I Cantoni di Glarona e di Sciaffusa, l’Unione svizzera degli imprenditori, l’Unione sindacale svizzera e il Fondo nazionale svizzero non hanno espresso un parere.

Tutti i pareri pervenuti sono consultabili su www.sbfi.admin.ch/o-lpsu.

L’elenco dei partecipanti alla consultazione e le relative abbreviazioni sono riportati nell’allegato.

3 Sintesi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l’orientamento generale di entrambe le ordinanze o ne condivide gli aspetti essenziali. In particolare viene approvata l’adozione di criteri di finanziamento unitari, adeguati alla varietà di profili che caratterizza le scuole universitarie. Molti partecipanti valutano positivamente le disposizioni esecutive, ritenendo che possano creare condizioni quadro favorevoli a una politica universitaria svizzera coerente.

Alcuni aspetti sono controversi: ad esempio, la procedura relativa al riconoscimento del diritto ai sussidi di cui beneficiano le scuole universitarie esistenti, che alcuni partecipanti alla consultazione vorrebbero semplificare. È stata inoltre criticata la regolamentazione del versamento dei sussidi di base (art. 12). Qualche Cantone lamenta che nel progetto del Consiglio federale non si sia tenuto conto della motivazione del Tribunale amministrativo federale4.

Le disposizioni concernenti la ripartizione dei sussidi di base (art. 7–11), sono state poste in consultazione in due varianti. Una netta maggioranza dei partecipanti preferisce la variante 1 (v. capitolo 5).

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime favorevolmente in merito alle disposizioni dell’ordinanza sulle costruzioni universitarie. Alcuni ne approvano gli obiettivi di semplificazione, auspicando la spiegazione di alcuni termini utilizzati nell’ordinanza. Molti partecipanti alla consultazione chiedono inoltre una modifica dell’articolo 2, che contiene un rimando a direttive del Politecnico federale

1 RS 172.061.

2 RS 414.201.

3 CSA e aaq hanno inoltrato una presa di posizione congiunta.

4 Sentenza del 10 novembre 2015, www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.