Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie

per gli edifici di terzi. AG teme che l’articolo in questione porti a un rincaro dell’utilizzo degli immobili e pertanto lo respinge. Secondo Unibas il sistema di sussidi per le spese locative non sarebbe stato sufficientemente ponderato, e non sarebbe adeguato alla situazione concernente la proprietà degli oggetti locativi nel settore delle scuole universitarie. Unibas osserva che la proprietà dell’oggetto da parte degli enti responsabili dovrebbe essere irrilevante ai fini del diritto ai sussidi; determinante sarebbe invece se la costruzione o il ripristino di un edificio abbiano beneficiato di sussidi per gli investimenti edili. Unibas chiede che la lettera a sia modificata come segue: «oggetti locativi che hanno già beneficiato di sussidi per gli investimenti edili per la loro costruzione o il loro ripristino».

Articolo 45 Aliquota di sussidio

VD chiede di stabilire in generale un’aliquota di sussidio del 30 per cento, fatta salva la disponibilità creditizia.

Articolo 49 Prestazione propria

FR e VD sono dell’opinione che la condizione di dover fornire in denaro almeno metà della prestazione propria sia eccessivamente vincolante, e chiedono che il capoverso 3 venga soppresso.

Articolo 51 Convenzione sulle prestazioni

Secondo FES e NGO il bilancio relativo alle prestazioni sotto il profilo dell’equità, dello sviluppo sostenibile e della partecipazione degli studenti alla promozione dei progetti dovrebbe competere al Consiglio delle scuole universitarie. A questo riguardo FES e NGO chiedono che il capoverso 2 venga integrato come segue: «b. per il raggiungimento di obiettivi importanti di politica universitaria a livello nazionale secondo l’articolo 59 capoverso 2 LPSU».

Articolo 56 Entrata nel merito

L’UDC vorrebbe una formulazione precisa, analoga a quella di cui all’articolo 3 del Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e propone la formulazione seguente: «I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l’esercizio della professione». Per USU la condizione di cui alla lettera b non sarebbe indispensabile.

Articolo 57 Riconoscimento

L’UDC propone la seguente formulazione: «La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata se esso equivale al corrispondente diploma svizzero, in particolare sotto il profilo del livello di formazione, dei contenuti specifici e di pratica di professionale, nonché della durata della formazione». Il Consiglio dei PF è dell’opinione che i capoversi 2 e 3 siano eccessivamente complicati sotto il profilo linguistico e vadano riformulati. Per USU sarebbe sufficiente la disposizione di cui alla lettera c; le lettere a e b causerebbero soltanto inutili oneri burocratici.

Articolo 67 Calcolo dei sussidi di coesione

Questa disposizione viene accolta favorevolmente da BS, SG, JU, UR, AR, UCS, Unibas e HKBB. BL, GE, swu e FTAL raccomandano di evitare lo stanziamento di un importo eccessivo per il fondo di coesione. Al PS la proposta sembra sostanzialmente appropriata. Secondo BL e PS le disposizioni relative al calcolo andrebbero ulteriormente precisate. AR, UR, NW e OW ritengono che la struttura decrescente sia appropriata. Per LU i sussidi di coesione sarebbero molto utili, poiché consentirebbero alle scuole universitarie di svilupparsi nel senso della LPSU. LU dubita tuttavia che ciò possa realizzarsi, poiché la nuova regolamentazione finanziaria prevista dalla LPSU comporterebbe in alcuni casi perdite sensibili per certe scuole universitarie. FR pone la questione relativa al periodo di riferimento 2017– 2019, proponendo di modificare il capoverso nel modo seguente: «Alle scuole universitarie che hanno subito una perdita superiore al cinque per cento rispetto all’anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base possono essere concessi sussidi di coesione al più tardi fino alla fine del 2024».