Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della O-LPSU e all’Ordinanza sulle costruzioni universitarie

Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 Formazione continua e servizi

Secondo VD le percentuali destinate a formazione continua e servizi andrebbero rese note, e considerate, per tipo di locale.

Articolo 2 Qualità dei locali

Secondo BE e SUAS il recepimento delle direttive del Politecnico federale di Zurigo nell’ordinanza, e la loro conseguente attuazione generalizzata, risulterebbero problematici, poiché si assegnerebbero competenze legislative al Politecnico. BE chiede che l’ordinanza comprenda una decisione del Consiglio delle scuole universitarie (su raccomandazione del Servizio costruzioni universitarie) in merito all’applicabilità delle direttive. GE è dell’opinione che le direttive debbano essere emanate dall’Amministrazione federale. VD rileva che la versione dell’8 gennaio 2016 delle direttive potrebbe non essere consultabile sul sito Internet del Politecnico federale di Zurigo, qualora quest’ultimo in futuro decida di modificarla; inoltre le direttive in questione non sarebbero disponibili in francese. VD propone di inserire direttamente nell’ordinanza DEFR la parte pertinente delle direttive. Il Consiglio dei PF chiede con forza che gli standard previsti dall’ordinanza sulle costruzioni universitarie per le domande di sussidi di università e scuole universitarie professionali, vengano definiti autonomamente rispetto dalle direttive interne degli istituti del settore dei Politecnici federali. inclusion-handicap constata che le direttive del Politecnico federale di Zurigo rimanderebbero alla norma SN 521500, ormai sostituita dalla norma SIA 500 e non più in vigore dal 1° gennaio 2009.

SG propone di fissare l’altezza utile a 2,7 metri.

Secondo SUAS le scuole universitarie professionali, in particolare quelle che offrono cicli di studi artistici, possono necessitare anche di tipi di locali molto diversi e/o di un’interpretazione estensiva delle direttive del Politecnico federale. SUAS e CSUMS propongono un nuovo capoverso 4, che disciplini le specifiche esigenze dei locali destinati alle formazioni artistiche (ad es. palcoscenici, sale da concerto, locali di prova e atelier). Per SG la prescrizione relativa all’altezza utile di 2,7 metri (con una fascia sovrastante di un metro per l’installazione degli impianti tecnici) sarebbe eccessivamente rigida.

Secondo USU, FES e NGO le direttive in esame non soddisferebbero gli elevati standard ambientali ed energetici stabiliti dalla LPSU. FES raccomanda la seguente modifica: «La qualità dei locali per seminari e delle aule è conforme allo standard per la costruzione sostenibile SNBS e a quelli relativi all’assenza di barriere architettoniche (Norma SIA)». USU, FES e NGO vorrebbero aggiungere un nuovo paragrafo 3: «Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono applicabili le raccomandazioni dell’Ufficio federale dello sport e lo standard per la costruzione sostenibile SNBS, come pure quelli relativi all’assenza di barriere architettoniche della norma SIA 500».

Articolo 5 Superficie libera esterna computabile

Per VD la superficie libera esterna degli edifici delle scuole universitarie è quasi sempre pubblica. Perciò il capoverso 1, che limita la superficie presa in considerazione a quella libera esterna, sarebbe in contraddizione con il capoverso 2, che esclude le superfici ad uso pubblico. VD propone di stralciare la seconda parte del capoverso 2: «[…] o le superfici ad uso pubblico».

Articolo 6 Elaborazione del progetto e lavori supplementari

VD propone di aggiungere le procedure relative alla domanda, al calcolo e alla concessione dei sussidi per l’elaborazione del progetto.

Articolo 7 Impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei

FES e NGO auspicano un’integrazione del titolo: «[...] sotterranei e di biciclette». FES e NGO chiedono che vengano aggiunti due nuovi capoversi: «I posteggi di biciclette e le misure per l’alleggerimento del traffico danno diritto ai sussidi come parti integranti della costruzione» e «Ai posteggi di biciclette si applicano le raccomandazioni dell’Ufficio federale delle strade USTRA e le norme VSS 640 065 e 640