Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

aver inserito correttamente i corrispondenti dati accedendo online al registro. In tal modo si ottiene una copia elettronica esatta delle autorizzazioni ufficiali già rilasciate al pubblico ufficiale nel mondo analogico. Come già ribadito più volte, il rilascio della conferma di ammissione non comporta né un aumento né una diminuzione delle autorizzazioni già attribuite.

- atto pubblico in forma elettronica (lett. d): questa definizione riprende essenzialmente l’articolo 2 OAPuE in vigore, ma precisa che si tratta della regolamentazione di documenti elettronici.

- copia elettronica (lett. e): l’OAPuE in vigore ha introdotto i concetti di atto originale e di copia senza definirli esplicitamente. Con la revisione si propone di orientare la terminologia all’articolo 55a titolo finale CC. Il concetto di «copia» come riproduzione fedele dell’atto originale viene mantenuto. In alcuni Cantoni vengono usati termini diversi (p. es. esemplare al posto di copia). Ovviamente i Cantoni sono liberi di mantenere la loro terminologia. Per le relazioni giuridiche – soprattutto a livello intercantonale o internazionale – è essenziale che sia l’originale che la copia siano atti pubblici. L’OAPuE attua una distinzione soltanto perché secondo il diritto vigente l’originale non può essere realizzato in forma elettronica. A lungo termine non è da escludere che nel diritto federale si parlerà in modo uniforme ed esaustivo di atti pubblici elettronici.

- certificazione elettronica (lett. f): in questa disposizione sono elencati i tipi di certificazione essenziali per il campo di applicazione dell’OAPuE.

- verbale (lett. g): dato che, a seconda delle procedure, i verbali possono avere i contenuti e le strutture più diversi, si è volutamente scelta una definizione generica.

Il capoverso 2 precisa che equivalgono agli atti pubblici non soltanto gli estratti ufficiali di registri pubblici, ma anche le certificazioni8 nonché le attestazioni9 relative a dati contenuti o non contenuti in registri come quello dello stato civile.

Art. 3 Equivalenza delle forme

Questo articolo corrisponde all’articolo 5 della versione attualmente in vigore. L’articolo 4 in vigore è dedicato all’obbligo di diligenza dei pubblici ufficiali nell’apporre la firma elettronica. Questa disposizione può essere abrogata, poiché la FiEle contiene già disposizioni esaustive in merito.

Art. 4 Applicabilità del diritto estero

Questo articolo corrisponde all’articolo 6 della versione in vigore.

Art. 5 Gestione

Per l’articolo 7 capoverso 1 OAPuE in vigore si è partiti dal presupposto che l’Ufficio federale di giustizia (UFG) affidasse a un’organizzazione esterna all’Amministrazione federale centrale il compito di predisporre e gestire un sistema per la tenuta di un registro dei pubblici ufficiali. Per attuare questa disposizione, nel febbraio 2012 l’UFG ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di illustrare le possibilità esistenti e fornire raccomandazioni in un rapporto di stato. Il rapporto del gruppo di lavoro porta la data del 19 ottobre 2012 e può essere richiesto all’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario. I lavori del gruppo e gli scambi di opinioni avuti con diversi attori coinvolti hanno dimostrato che vi sono incertez-

8 Accertamenti positivi sulla base di iscrizioni nel registro (p.es. la certificazione di un vincolo di parentela in una data determinata).

9 Accertamenti negativi con indicazione dello scopo a cui è stato emesso il documento (p.es. l’attestazione che una persona in un determinato luogo non risulta sposata).