Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
Collaboratori delle autorità dello ufficiale dello stato civile La persona sopra indicata è autorizzata a reastato civile lizzare atti pubblici in forma elettronica e certifica-
zioni elettroniche nel settore dello stato civile nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.
collaboratore delle autorità cantonali La persona sopra indicata è autorizzata a readi vigilanza in materia di stato civile lizzare copie elettroniche certificate nel settore dello stato civile nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.
collaboratore dell’Ufficio federale La persona sopra indicata è autorizzata a readello stato civile lizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nel settore dello stato civile nella misura definita dal diritto federale.
Collaboratori delle autorità del collaboratore dell’Ufficio del registro La persona sopra indicata è autorizzata dal regiregistro di commercio di commercio stro di commercio a realizzare certificazioni nonché
estratti ufficiali del registro nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.
vicecapo dell’Ufficio del registro di La persona sopra indicata è autorizzata dal regicommercio stro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica, certificazioni elettroniche nonché
estratti ufficiali del registro di commercio nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale. capo dell’Ufficio del registro di com- La persona sopra indicata è autorizzata dal regimercio stro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica, certificazioni elettroniche nonché
estratti ufficiali del registro di commercio nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale. collaboratore dell’Ufficio federale del La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio registro di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.
capo dell’Ufficio federale del registro La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.
vicecapo dell’Ufficio federale del La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio registro di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.