Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

Collaboratori delle autorità dello ufficiale dello stato civile La persona sopra indicata è autorizzata a reastato civile lizzare atti pubblici in forma elettronica e certifica-

zioni elettroniche nel settore dello stato civile nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.

collaboratore delle autorità cantonali La persona sopra indicata è autorizzata a readi vigilanza in materia di stato civile lizzare copie elettroniche certificate nel settore dello stato civile nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.

collaboratore dell’Ufficio federale La persona sopra indicata è autorizzata a readello stato civile lizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nel settore dello stato civile nella misura definita dal diritto federale.

Collaboratori delle autorità del collaboratore dell’Ufficio del registro La persona sopra indicata è autorizzata dal regiregistro di commercio di commercio stro di commercio a realizzare certificazioni nonché

estratti ufficiali del registro nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale.

vicecapo dell’Ufficio del registro di La persona sopra indicata è autorizzata dal regicommercio stro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica, certificazioni elettroniche nonché

estratti ufficiali del registro di commercio nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale. capo dell’Ufficio del registro di com- La persona sopra indicata è autorizzata dal regimercio stro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica, certificazioni elettroniche nonché

estratti ufficiali del registro di commercio nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto federale. collaboratore dell’Ufficio federale del La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio registro di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.

capo dell’Ufficio federale del registro La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.

vicecapo dell’Ufficio federale del La persona sopra indicata è autorizzata dall’Ufficio registro di commercio federale del registro di commercio a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nella misura definita dal diritto federale.

Il capoverso 3 permette ai Cantoni di inserire ulteriori elementi nella pagina di verbale al di sotto della conferma di ammissione. Si pensi in particolare alla soluzione del Cantone di Vaud, dove, oltre alla conferma di ammissione generata dall’UPReg, viene inserita un’ulteriore conferma generata dal sistema SDMS. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità di diritto federale degli atti pubblici in forma elettronica e delle certificazioni elettroniche. Il servizio di validazione della Confederazione (sistema che consente di verificare l’autenticità delle firme elettroniche qualificate e delle conferme di ammissione) ignora eventuali elementi cantonali aggiuntivi durante il processo di verifica.

Se un Cantone desidera inserire un ulteriore elemento cantonale oltre alla conferma di ammissione, la pagina di verbale si presenta come segue:

- terzo superiore: verbale della realizzazione della copia o della certificazione;

- secondo terzo: conferma di ammissione generata dall’UPReg;

- ultimo terzo: elemento cantonale.