Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

1.2.2 Conferma di ammissione

La conferma di ammissione è generata dal cosiddetto registro degli ufficiali (UPReg) ed è la riproduzione elettronica esatta delle competenze già attribuite al pubblico ufficiale nel mondo analogico. La creazione della conferma di ammissione elettronica non implica quindi alcun incremento delle autorizzazioni esistenti.

La conferma di ammissione non è altro che l’equivalente elettronico dell’abilitazione ufficiale a realizzare atti pubblici e certificazioni, conferita secondo il diritto federale o cantonale dal servizio competente alla persona interessata prima della registrazione nell’UPReg.

La struttura grafica dell’attuale conferma di ammissione è riportata nell’allegato 2

dell’ordinanza del DFGP del 25 giugno 2013 sugli atti pubblici in forma elettronica5. Parallelamente all’entrata in vigore della revisione totale dell’OAPuE sarà modificato anche

l’allegato 2 dell’OAPuE-DFGP per tenere conto dell’ampliamento, proposto nell’ambito della revisione totale dell’OAPuE, della cerchia di persone registrate nel sistema e delle modifiche auspicate dai Cantoni.

In futuro la rappresentazione grafica sarà la seguente (esempio di una conferma di ammissione neutrale per un notaio libero professionista):

5 OAPuE-DFGP, RS 943.033.1.