Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

Art. 10 Copia elettronica di un atto originale

Le disposizioni dell’articolo 10 corrispondono in larga parte alla versione in vigore.

Art. 11 Atti pubblici in forma elettronica da un registro pubblico

Il concetto di atto pubblico in forma elettronica è definito nell’articolo 2 capoverso 1 lettera d P-OAPuE. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 P-OAPuE, gli atti pubblici in forma elettronica allestiti da un registro pubblico equivalgono agli atti pubblici in forma elettronica. Nel realizzare un tale atto, il pubblico ufficiale vi allega il verbale attestante il fatto che si tratta di un estratto, un’attestazione o una certificazione da un registro pubblico. I dettagli sono fissati nelle disposizioni speciali (cfr. art. 32 P-ORF, art. 11 cpv. 1bisP-ORC, art. 47 P-OSC). Inoltre si rimanda al commento all’articolo 1 capoverso 2 P-OAPuE.

Art. 12 Copia elettronica certificata di un documento cartaceo

L’articolo 12 proposto corrisponde all’attuale articolo 11. Le modifiche sono di natura puramente redazionale.

Art. 13 Stampa certificata di un documento elettronico

L’articolo 13 proposto corrisponde all’attuale articolo 12. Le modifiche sono di natura puramente redazionale. Tuttavia si precisa che, abrogando il termine «effettivamente» nel capoverso 5, si mira a una semplificazione puramente linguistica e assolutamente non a una riduzione dell’affidabilità delle capacità del pubblico ufficiale.

Art. 14 Certificazione elettronica di una firma autografa su un documento cartaceo

L’articolo 14 proposto corrisponde all’attuale articolo 13. Le modifiche sono di natura puramente redazionale.

Art. 15 Certificazione elettronica di una firma elettronica

L’articolo 15 proposto corrisponde all’attuale articolo 14. Le modifiche sono di natura puramente redazionale.

Art. 16 Principio

Fino alla fine del 2017 l’uso dell’UPReg sarà gratuito sia per i Cantoni che per gli utenti. In questa fase introduttiva i costi sono sostenuti dalla Confederazione. Il finanziamento di lancio ha lo scopo di promuovere gli scambi elettronici con gli uffici dei registri.

A partire dal 1° gennaio 2018 sarà introdotto un emolumento basato sull’uso. L’iscrizione nel registro rimarrà gratuita come in precedenza. Per ogni rilascio della conferma di ammissione sarà riscosso un emolumento pari a 2 franchi. Questo importo è soggetto alle disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti13 e soprattutto al principio della copertura dei costi e al principio dell’equivalenza. Un uso frequente del sistema comporta pertanto un adeguamento ovvero una riduzione dell’emolumento.

Art. 17 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Si rimanda al commento all’articolo 16.

13 Ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm), RS 172.041.1.