Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
3.1 Stato civile
3.1.1 Introduzione di atti pubblici in forma elettronica e di autenticazioni elettroni-
che
Nel settore dello stato civile il Consiglio federale determina, tra le altre cose, a quali condizioni è possibile procedere al rilascio di estratti dei registri per via elettronica (art. 48 cpv. 5
n. 3 CC). Per tale motivo nell’allegato del P-OAPuE le due ordinanze del Consiglio federale che disciplinano lo stato civile (cfr. il punto 3.1.2 qui di seguito per l’OESC e il punto 3.1.3 qui di seguito per l’OSC) sono state modificate in modo tale da creare le basi di diritto federale necessarie per l’introduzione degli atti pubblici elettronici e delle autenticazioni elettroniche secondo il P-OAPuE nel settore dello stato civile. La predisposizione delle basi legali e la loro entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (art. 22 P-OAPuE) non significano che in tale data tutti i documenti di stato civile allestibili dal registro dello stato civile potranno già essere redatti e rilasciati sotto forma di atti pubblici elettronici. L’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) provvederà ad informare in merito le autorità dello stato civile dei Cantoni e dei Comuni con adeguato anticipo prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
3.1.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Art. 7 cpv. 1 lett. g Disborsi
Nell’ambito delle prestazioni connesse allo stato civile, secondo l’articolo 16 P-OAPuE per l’apposizione di una conferma di ammissione va riscosso un emolumento pari a 2 franchi per documento. Con questa disposizione si garantisce la possibilità di addebitare le spese connesse con questa prestazione di stato civile.
Allegato 1 n. I. n. 1. e n. 2. Divulgazione di dati dello stato civile
È stato inserito un rimando all’articolo 47 P-OSC in modo da coprire tutte le forme di allestimento di documenti dal registro dello stato civile e dai registri cartacei. I documenti cartacei vanno allestiti sulla carta di sicurezza definita dall’UFSC (art. 6 cpv. 2 P-OSC). La realizzazione di documenti elettronici è retta dalle disposizioni dell’OAPuE (art. 6 cpv. 3 P-OSC).
Allegato 1 n. I n. 3.3 Divulgazione di dati dello stato civile
Allegato 1 n. V. n. 21 nonché allegato 4 n. II. n. 5. Altre prestazioni
Sono state uniformate le disposizioni riguardanti l’allestimento e l’autenticazione di copie o fotocopie, così che in tutta l’OESC si parli di «autenticazione» con rimando all’articolo 18a capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC. Le persone iscritte e attivate nell’UPReg in base all’articolo 4a P-OSC sono autorizzate a effettuare autenticazioni in forma elettronica secondo l’articolo 47 capoverso 3terP-OSC. L’emolumento pari a 2 franchi per pagina è dovuto anche in questi casi a copertura del lavoro di scansione del documento in vista della predisposizione elettronica della copia o fotocopia autenticata. L’emolumento riscosso per l’apposizione dell’autenticazione è pari a 30,00 franchi, indipendente dal fatto che l’autenticazione avvenga in forma cartacea o elettronica. In quest’ultimo caso si aggiungono costi pari a 2 franchi per l’apposizione della conferma di ammissione secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera g P-OESC.
3.1.3 3.1.3 Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Art. 4a Registro dei pubblici ufficiali (UPReg)
Soltanto una persona nominata o eletta ufficiale dello stato civile secondo l’articolo 4 OSC e quindi pubblico ufficiale è autorizzata, in base alle competenze fissate nell’articolo 44a OSC,