Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
(cpv. 1 lett. e P-OAPuE), non ha alcuna rilevanza in termini di diritto materiale. La nuova formulazione tiene conto delle diverse competenze nei diversi registri di diritto privato. Si rimanda in particolare alla tabella nel commento all’articolo 9.
Per completezza si rileva anche che le iscrizioni precedenti non vengono cancellate, ma solo disattivate nel sistema (cpv. 3). Il mantenimento e la disattivazione dei dati garantisce la tracciabilità cronologica, la trasparenza e l’eventuale possibilità di dimostrare determinati fatti in un secondo momento.
Art. 9 Disposizioni procedurali generali
L’articolo 9 si basa sulla disposizione vigente, integrata con gli articoli 2, 6 e 8 OAPuE-DFGP. Queste norme sono state fuse al fine di garantire una maggiore comprensibilità e chiarezza delle disposizioni di legge. Si tratta di una disposizione generale. La procedura descritta è completata dalle successive disposizioni speciali. Per quanto riguarda la «descrizione dell’autorizzazione del pubblico ufficiale a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche» (art. 9 cpv. 2 lett. e P-OAPuE), si tratta del passaggio contrassegnato in rosso qui di seguito:
A seconda della professione o della funzione del pubblico ufficiale (art. 9 cpv. 2 lett. d P-OAPuE), bisogna distinguere tra la competenza di realizzare atti pubblici in forma elettronica, la competenza di effettuare certificazioni elettroniche e la competenza di realizzare estratti elettronici ufficiali di registri:
Funzioni Designazione della professione o Descrizione delle competenze della funzione
Notai liberi professionisti; notai come da notificazione cantonale La persona sopra indicata è autorizzata a realizzapubblici (modulo) re atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto cantonale. Ufficiali del registro fondiario ufficiale del registro fondiario La persona sopra indicata è autorizzata a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche nel Cantone di XY nella misura definita dal diritto cantonale.