Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

- collaboratori degli uffici del registro di commercio;

- ufficiali dello stato civile;

- ingegneri geometri secondo l’articolo 41 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla

geoinformazione (LGI; RS 510.62);

- altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare

atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche7.

Oltre che sull’ampliamento del campo d’applicazione soggettivo dell’OAPuE, la revisione totale verte sui seguenti punti:

- campo d’applicazione materiale: realizzazione di estratti elettronici certificati di registri

pubblici di diritto privato (estratti ufficiali elettronici di registri);

- emolumenti;

- collegamento di sistemi cantonali al registro;

- adeguamenti terminologici;

- semplificazione e aggiornamento di disposizioni in vigore.

La proposta modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica» in «ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche» si fonda sulle seguenti riflessioni: il nuovo titolo rende esplicito il fatto che le disposizioni dell’OAPuE si applicano a tutte le persone che realizzano atti pubblici in forma elettronica o effettuano certificazioni elettroniche. Ciononostante risulta eccessivamente restrittivo se si considera che l’articolo 13 OAPuE disciplina la certificazione di una stampa cartacea di un documento elettronico. Rinunciare all’aggiunta dell’aggettivo «elettroniche» dopo il termine «certificazioni» potrebbe però dare l’impressione (errata) che con l’OAPuE il legislatore federale intenda emanare disposizioni procedurali generali relative alla procedura di certificazione in senso lato.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto e scopo

L’articolo 1 si basa sul diritto vigente. Il nuovo capoverso 1 lettera b P-OAPuE comprende le certificazioni elettroniche di copie e di firme, mentre il capoverso 1 lettera c le certificazioni di stampe di documenti elettronici.

Analogamente alla normativa in vigore, alcuni ambiti continuano a rimanere esclusi dal campo di applicazione del P-OAPuE: ad esempio la procedura da seguire nel realizzare atti pubblici e certificazioni per quanto riguarda aspetti non direttamente connessi alla creazione dei corrispondenti documenti elettronici. Il P-OAPuE non specifica nemmeno quali atti pubblici e certificazioni possano o debbano essere realizzati dagli uffici del registro di commercio, del registro fondiario e dello stato civile. Più in generale, il P-OAPuE non indica in quali casi siano necessari un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica.

Art. 2 Definizioni

Il capoverso 1 P-OAPuE definisce ora diversi concetti con l’obiettivo di contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni al fine di una loro corretta applicazione nel realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche.

7 Ad esempio collaboratori delle autorità dello stato civile in possesso dell’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile, cui sono state trasferite le funzioni di un pubblico ufficiale secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).