Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

ze per quanto riguarda l’interpretazione del concetto di «affidamento» ai sensi dell’attuale articolo 7 capoverso 1 OAPuE e le modalità con cui esso deve avvenire per essere conforme all’ordinanza. Nel luglio 2012 l’UFG è giunto alla conclusione che l’allestimento e la gestione del registro costituiscono una cosiddetta attività amministrativa ausiliaria, che deve essere fornita dall’Amministrazione e non affidata a un terzo dalle autorità.

Nel frattempo, nell’ambito dei lavori di specificazione della documentazione per l’appalto, in seno all’UFG è stato perfezionato un sistema già esistente, che è stato poi messo in funzione il 1° gennaio 2014. Attualmente il sistema è gestito e finanziato dall’UFG. Con l’entrata in vigore della revisione totale dell’OAPuE si intende introdurre anche un emolumento basato sull’uso (cfr. sez. 4 P-OAPuE). Considerando tutto ciò, affidare il sistema a

un’organizzazione esterna all’Amministrazione federale centrale non è attualmente

un’opzione plausibile. Per garantire la chiarezza e la certezza del diritto, il proposto articolo 5 sancisce che è l’UFG ad allestire e gestire il sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali (UPReg).

A questo punto va nuovamente ribadito che l’UPReg è uno strumento tecnico di natura ausiliaria diffuso in tutta la Svizzera, che permette di apporre la conferma di ammissione su atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche (cfr. punto 1.2.2 e seg. e il commento all’art. 2 P-OAPuE). L’autorità competente conferisce l’autorizzazione ufficiale a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche in conformità con il diritto vigente. L’UPReg serve inoltre a tutti i servizi che devono sapere se una determinata persona è abilitata a realizzare atti pubblici in forma elettronica.

Per chiarezza di seguito si riporta un esempio delle competenze in un Cantone con notariato di stampo latino:

- il Cantone decide in merito all’introduzione degli atti pubblici in forma elettronica e della certificazione elettronica (art. 55a cpv. 1 tit. fin. CC)10;

- il Cantone decide inoltre se autorizzare la comunicazione elettronica nel settore del registro fondiario (art. 39 cpv. 1 ORF11). Per gli uffici del registro di commercio

l’accettazione delle notificazioni in forma elettronica è invece prescritta dal diritto federale (art. 175 ORC12);

- se un Cantone con notariato di stampo latino intende introdurre gli atti pubblici in forma elettronica e la certificazione elettronica è necessario che registri nell’UPReg l’autorità (cantonale) di vigilanza sui notai. L’iscrizione viene verificata e attivata dall’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario;

- la successiva iscrizione dei notai nel sistema e la gestione dei dati compete esclusivamente all’autorità cantonale di vigilanza sui notai.

Il contenuto dell’attuale articolo 7 capoverso 2 OAPuE è ora trattato nella sezione 4.

Art. 6 Sovranità sui dati e gestione dei dati

La sovranità sui dati e la responsabilità per la gestione dei dati variano a seconda che

l’autorizzazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche sia stata rilasciata da un servizio cantonale o da un’autorità federale (cfr. anche la tabella nel commento all’art. 9). Mentre il capoverso 1 stabilisce la sovranità e la responsabilità cantonali, il pendant per le autorità federali è disciplinato in un capoverso 3 a sé stante.

10 Nel settore dello stato civile la decisione relativa all’introduzione degli atti pubblici in forma elettronica e della certificazione elettronica spetta alla Confederazione. I dettagli sono disciplinati nelle disposizioni d’esecuzione (art. 48 CC). La data dell’introduzione non è ancora stata fissata.

11 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario, RS 211.432.1.

12 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio, RS 221.411.