Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
Art. 18 Fatturazione e conseguenze della mora
Essenzialmente il gestore del registro effettua la fatturazione una volta all’anno direttamente a carico dei pubblici ufficiali (cpv. 1). In caso di uso frequente del sistema si dovrà verificare se sia più opportuna una fatturazione a intervalli più brevi.
Sono comunque fatti salvi accordi diversi (cpv. 2). In casi del genere il gestore dell’UPReg e il partner cantonale stipulano un accordo relativo alle modalità della fatturazione. La deroga lascia inoltre spazio per accordi tra i Cantoni o i Comuni e il gestore dell’UPReg in relazione alla fatturazione di conferme di ammissione richieste dagli impiegati cantonali o comunali.
Art. 19 Rilascio gratuito
In linea con la strategia «Svizzera digitale»14 del Consiglio federale vanno introdotte determinate esenzioni dagli emolumenti per sostenere attivamente gli scambi elettronici con gli uffici dei registri.
La prima eccezione riguarda le copie elettroniche certificate di notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea o elettronica realizzate a fini di conservazione dai collaboratori delle autorità del registro di commercio, dagli ufficiali dello stato civile nonché dagli ufficiali del registro fondiario. In questo caso si tratta quindi della conversione del supporto per l’archiviazione elettronica. Rinunciare a questa deroga significherebbe che proprio gli uffici cantonali del registro di commercio, che attualmente stanno costruendo i loro archivi elettronici, si ritroverebbero a sostenere costi molto elevati, il che potrebbe farli rinunciare all’archiviazione elettronica e questo sarebbe controproducente per il futuro della Svizzera digitale.
La seconda eccezione riguarda la collaborazione tra autorità e non richiede ulteriori spiegazioni.
L’attuazione pratica del rilascio gratuito (obbligo di notificazione da parte dei pubblici ufficiali o adeguamento automatico del sistema) è attualmente ancora in fase di discussione.
Art. 20 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Nessuna osservazione.
Art. 21 Disposizione transitoria
Il contenuto della disposizione transitoria corrisponde alla normativa dell’attuale articolo 14a e riguarda soltanto gli atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche realizzati tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 e quindi privi di conferma di ammissione generata dall’UPReg.
Art. 22 Entrata in vigore
Nessuna osservazione.
3 Commento all’allegato (Abrogazione e modifica di altri atti normativi)
Per quanto riguarda la modifica di altri atti normativi, nell’ambito dell’elaborazione del presente progetto è emersa un’elevata necessità di chiarimenti e coordinamento in termini non tanto materiali quanto piuttosto redazionali e sistematici. Di conseguenza, allo stato attuale non è da escludere che nel prosieguo dei lavori si debbano effettuare ulteriori modifiche redazionali e sistematiche nelle seguenti disposizioni.
14 Strategia «Svizzera digitale» del 20 aprile 2016, FF 2016 3515.