Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

1.2.3 Registro dei pubblici ufficiali (UPReg)

Il registro dei pubblici ufficiali (UPReg) è uno strumento tecnico disponibile in tutta la Svizzera, che permette di generare la conferma di ammissione al fine di apporla su atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche. Secondo il diritto vigente, i dati relativi alle funzioni sono sottoposti alla sovranità e alla responsabilità dei Cantoni.6

L’UPReg è in funzione dal 1° gennaio 2014 e il suo utilizzo da parte dei pubblici ufficiali sarà gratuito fino al 31 dicembre 2017. A partire dal 1° gennaio 2018 l’emissione della conferma di ammissione elettronica sarà soggetta a un emolumento. La presente modifica di ordinanza verte anche sul disciplinamento degli emolumenti.

1.3 Obiettivo delle modifiche

La normativa vigente si concentra sul settore del registro fondiario ed è rivolta soprattutto ai notai. Questa impostazione di matrice storica è però troppo limitata. Già oggi, infatti, secondo un’interpretazione più ampia, non sono soltanto i notai a poter redigere atti pubblici e fornire certificazioni. In misura limitata e molto specifica il diritto federale o cantonale conferisce tale autorizzazione o obbligo anche ad altre persone. Poiché la nuova OAPuE, in quanto riproduzione del mondo analogico, deve includere anche queste persone, è necessario introdurre una terminologia meno restrittiva (cfr. Commento ai singoli articoli, art. 2 cpv. 1 lett. a). Tra l’altro anche per garantire la certezza del diritto – in senso giuridico e tecnico – è necessario che la realizzazione di tutti gli atti pubblici in forma elettronica e di tutte le certificazioni elettroniche soddisfi gli stessi requisiti.

Questo obiettivo viene raggiunto estendendo il campo di applicazione soggettivo alle seguenti persone (art. 2 cpv. 1 lett. a P-OAPuE):

- notai liberi professionisti;

- notai pubblici;

- ufficiali del registro fondiario;

6 Questa affermazione riguarda le «funzioni» secondo il diritto vigente (notai liberi professionisti e notai pubblici). Per quanto riguarda le «funzioni» future si rimanda all’articolo 7 OAPuE e alle relative spiegazioni.