Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
Il capoverso 2 permette due approcci: i Cantoni possono registrare nel sistema soltanto le persone autorizzate a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche secondo il diritto cantonale. Oppure possono utilizzare il sistema anche come un vero e proprio registro e inserirvi tutti i pubblici ufficiali cantonali – o, in forma ridotta, solo determinati pubblici ufficiali. Il sistema permette in ogni caso di distinguere tra persone autorizzate a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche e persone prive di tale autorizzazione. Per il legislatore federale è determinante esclusivamente il fatto che solo le persone iscritte e attivate nel sistema possano realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche.
I Cantoni sono liberi di tenere e gestire i dati dei loro pubblici ufficiali in sistemi propri. In questo caso la sincronizzazione dei dati tra i sistemi cantonali e l’UPReg avviene mediante un’interfaccia, come stabilito dal capoverso 4, che chiarisce inoltre che i requisiti tecnici dell’interfaccia sono definiti dal DFGP. Se l’utilizzo di un sistema cantonale richiede modifiche di sistema dell’UPReg, i relativi costi sono a carico dei Cantoni. Anche nel caso in cui si usino sistemi cantonali la conferma di ammissione è richiamata dall’UPReg.
Art. 7 Persone iscrivibili nell’UPReg
Una novità essenziale dell’OAPuE rivista è che nel sistema possono ora essere inserite, oltre ai notai pubblici e ai notai liberi professionisti, anche altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche (cfr. elenco all’art. 2 cpv. 1 lett. a P-OAPuE e il relativo commento). Questa modifica mira a uniformare i requisiti tecnici degli atti pubblici in forma elettronica e delle certificazioni elettroniche, aumentando così la sicurezza in termini giuridici e tecnici. Soprattutto nel caso di pratiche intercantonali o internazionali uniformare i requisiti tecnici comporta vantaggi essenziali. Attraverso il sistema www.validator.ch con pochi click ogni destinatario di atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche può verificare se la persona che ha firmato il documento era autorizzata secondo il diritto pertinente a effettuare tale operazione al momento della firma.
Una persona può essere iscritta con diverse funzioni (cpv. 2). I collaboratori delle autorità di vigilanza che, ad esempio, sono contemporaneamente anche notai pubblici, possono quindi registrarsi nel sistema sia come «autorità di vigilanza» sia come «notaio pubblico». Si sottolineano le competenze diverse: i collaboratori delle autorità di vigilanza sono attivati
dall’autorità di alta vigilanza della Confederazione. La successiva attivazione dei pubblici ufficiali è effettuata dalla pertinente autorità competente. Nel caso dei notai liberi professionisti, dei notai pubblici, degli ufficiali del registro fondiario, nonché dei collaboratori degli uffici del registro di commercio si tratta delle autorità cantonali di vigilanza. Nel caso degli ufficiali dello stato civile, dei collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile e dell’Ufficio federale dello stato civile i dettagli sono disciplinati nell’articolo 4a P-OSC.
Il capoverso 2 si riferisce alle autorità di vigilanza dei Cantoni e della Confederazione. Di norma esse saranno già inserite nel registro con la funzione «pubblico ufficiale», ma non obbligatoriamente. I collaboratori delle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni sono responsabili per l’attivazione dei pubblici ufficiali nell’UPReg e per la successiva gestione dei dati. Per ottemperare a questo compito sono iscritti nel sistema con la funzione «autorità di vigilanza», che non permette loro di apporre la conferma di ammissione su atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche.
Art. 8 Iscrizione
La normativa proposta corrisponde essenzialmente al diritto in vigore. Il fatto che ora non si parli più di «designazione della professione o della funzione secondo il diritto cantonale»,
bensì di «designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante»