Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Riferimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
Art. 99c Disposizioni transitorie della modifica del .....
Per quanto riguarda il rilascio di atti pubblici in forma elettronica e di autenticazioni elettroniche va garantito che almeno gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti secondo l’articolo 4 siano iscritti e attivati nell’UPReg al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore di queste disposizioni secondo l’articolo 4a capoverso 1 P-OSC, in modo che possano allestire i documenti elettronici previsti nel sistema Infostar secondo l’articolo 47 capoverso 3bisP-OSC.
3.2 Ordinanza sul registro fondiario (ORF)
Nessuna osservazione.
3.3 Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Con l’articolo 12a e segg. ORC la revisione parziale del 23 settembre 2011 ha introdotto in particolare la competenza per l’allestimento di atti pubblici in forma elettronica e autenticazioni elettroniche nel settore del registro di commercio. Con l’inserimento previsto
nell’articolo 2 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 1 lettera a P-OAPuE dei collaboratori delle autorità del registro di commercio nell’UPReg,
nell’allegato del P-OAPuE devono essere adeguate le disposizioni sull’allestimento elettronico di estratti delle iscrizioni concernenti un ente giuridico, copie elettroniche di notificazioni e documenti giustificativi, autenticazioni elettroniche di firme, l’autenticazione di copie cartacee di documenti elettronici, nonché certificazioni elettroniche relative alla non iscrizione di un ente giuridico e le disposizioni relative alla partecipazione alla comunicazione elettronica.
Di conseguenza, nelle pertinenti disposizioni è prevista la necessità di apporre non solo una firma qualificata con un marcatempo qualificato secondo la FiEle, ma anche una conferma di ammissione secondo l’OAPuE.
Considerato questo vasto elenco di possibili documenti che le autorità del registro di commercio devono autenticare secondo l’articolo 2 lettera f P-OAPuE o a cui, secondo la definizione dell’articolo 2 lettera d P-OAPuE, può essere attribuito anche il carattere di atti pubblici elettronici, è giustificato mantenere ampia la «descrizione dell’autorizzazione del pubblico ufficiale» nella conferma di ammissione secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera e P-OAPuE: i collaboratori delle autorità del registro di commercio sono pertanto essenzialmente autorizzati a realizzare autenticazioni e estratti ufficiali dei registri nonché atti pubblici. Sono esclusi dall’allestimento di estratti ufficiali dei registri i collaboratori dell’Ufficio federale del registro di commercio, poiché secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a ORC soltanto gli uffici cantonali del registro di commercio possono rilasciare estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale.
Secondo l’articolo 4 capoverso 1bisP-ORC l’attivazione dei collaboratori degli uffici cantonali del registro di commercio nell’UPReg compete alle autorità cantonali di vigilanza, mentre per i collaboratori dell’Ufficio federale del registro di commercio è responsabile il Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 5 capoverso 1bisP-ORC, poiché solo queste unità amministrative sovraordinate possono sapere quali collaboratori lavorano per le varie autorità del registro di commercio.
4 Ripercussioni sul personale, l’organizzazione e le finanze per la Confedera-
zione, i Cantoni, i Comuni ed eventuali altri incaricati dell’esecuzione
Il registro dei pubblici ufficiali (UPReg) è entrato in funzione il 1° gennaio 2014 e attualmente è gestito e finanziato dall’UFG. La normativa proposta in materia di emolumenti intende permettere a lungo termine un finanziamento del sistema basato sull’uso.
La fase di lancio dal 1° gennaio 2014 ha dimostrato che, per stimare i costi del sistema in modo affidabile, è prima necessario che venga usato su larga scala e quindi che sia introdot-