Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 13 pagine

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eliminati.

Sulle singole disposizioni

I grandi fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) e alcune associazioni di fornitori accolgono favorevolmente la regola dell’articolo 3 secondo cui l’assegnazione dei mandati dovrebbe in futuro avvenire per via digitale e solo sussidiariamente per posta o telefax.

Diversi Cantoni chiedono che nella statistica sull’impiego di particolari apparecchiature tecniche e programmi informatici (soprattutto le statistiche GovWare e IMSI Catcher) non sia indicato il tipo di apparecchio o programma informatico utilizzato (art. 13 cpv. 1).

Diversi partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla registrazione di dati personali (art. 19) e hanno proposto modifiche quanto all’identificazione degli utenti (in particolare sul WLAN). Alcuni chiedono che l’articolo 19 capoverso 1 sia eliminato senza essere sostituito perché gli obblighi più estesi di registrazione e identificazione devono essere limitati ai servizi di telefonia mobile senza abbonamento.

Diversi partecipanti criticano i criteri stabiliti per definire i fornitori di servizi di comunica-

zione derivati con obblighi di informazione supplementari (art. 21 cpv. 1) e obblighi di

sorveglianza supplementari (art. 50 cpv. 1). Anche i criteri stabiliti nell’articolo 49 (FST con obblighi di sorveglianza ridotti) e la procedura prevista nel capoverso 6 sono stati commentati; è stato in particolare proposto di sostituire l’espressione «settore dell’istruzione» con «settore dell’istruzione e della formazione».

Numerosi partecipanti chiedono che la disposizione su Informazioni e sorveglianze particolari (art. 22) sia soppressa senza essere sostituita.

I Cantoni chiedono collegamenti di collaudo gratuiti (art. 28 cpv. 4); gli altri partecipanti approvano invece che le autorità di perseguimento penale debbano assumere i costi dei collegamenti di collaudo.

Le disposizioni sulla garanzia della disponibilità a informare e sorvegliare (art. 29–32)

sono in via di principio approvate e al riguardo sono fatte soltanto singole proposte di emendamento. Altrettanto vale per gli articoli 33–36 (tipi di informazione per servizi di accesso

alla rete).

Alcuni partecipanti (in particolare i fornitori) criticano il fatto che un’estensione della ricerca per zona di copertura d’antenna sia disciplinato per via d’ordinanza in mancanza della corrispondente base legale. Inoltre, vorrebbero eliminare le disposizioni sui punti d’accesso WLAN o auspicano che l’ordinanza si limiti a un’estensione al WLAN (rete fissa). Altri partecipanti (in particolare i Cantoni) chiedono di sopprimere la limitazione della ricerca per zona di copertura d’antenna a una durata di due ore.

I due articoli della sezione 11 «ricerca d’emergenza e ricerca di condannati» sono in via di principio approvati. Un piccolo numero di partecipanti chiede di precisare che non vengono forniti soltanto dati CS ma anche dati PS.

Per quanto concerne l’articolo 69 (sezione 12: identificativi esterni alla rete) viene criticata l’insufficienza della base legale per l’estensione nell’ordinanza della sorveglianza relativa a elementi di indirizzo stranieri. UDC e Digitale Gesellschaft chiedono la soppressione di questa disposizione perché non è proporzionata ed è attuabile solo in parte sotto il profilo tecnico; inoltre avrebbe per conseguenza svantaggi concorrenziali per i fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione. ICT-Switzerland vorrebbe limitare l’applicazione della disposizione a e-mail e telefonia con identificativi di servizio stranieri.