Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine
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(AOMS) deve essere versato all’assicuratore (art. 21a della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPC; RS 831.30). Il Consiglio federale ha quindi emanato le pertinenti disposizioni esecutive (art. 105b–106e OAMal, e art. 22 cpv. 5 e 54 cpv. 5 dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OPC-AVS/AI; RS 831.301). Sia le modifiche delle leggi sia le modifiche delle ordinanze sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Alla fine del 2015, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e santésuisse, Gli assicuratori svizzeri, hanno chiesto all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di modificare gli articoli 105e, 105f, 105j e 105k OAMal, adducendo un bisogno di precisazioni nell’attuazione dello scambio di dati per la riduzione dei premi.
2 Contenuto della revisione, principali modifiche
2.1 Adeguamento alla modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121)
Per evitare casi di doppia assicurazione, in sintonia con la modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite entrata in vigore il 1° gennaio 2016, anche in Svizzera i familiari attivi professionalmente di persone che godono di privilegi internazionali o che godevano di tali privilegi in virtù della loro precedente attività presso un’organizzazione interessata, devono poter essere esentati dall’AOMS. L’articolo 6 OAMal è quindi modificato di conseguenza.
2.2 Adeguamento in seguito alla revisione del 30 settembre 2016 della LAMal
Sulla scorta dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a della LAMal rivista, il Consiglio federale deve definire le condizioni per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite all’estero nel quadro della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera. Al riguardo, le nuove disposizioni dell’articolo 36a OAMal si ispirano ampiamente al vigente articolo 36a OAMal per i progetti pilota.
Conformemente all’articolo 41 capoverso 2terdella LAMal rivista, le cure ospedaliere fornite ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o da loro familiari vengono rimunerate al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Vista la necessità di disporre di un disciplinamento durevole e attuabile per gli assicuratori-malattie, nell’articolo 36b capoverso 1 OA-Mal come Cantone di riferimento è designato il Cantone di Berna.
L’articolo 49a capoverso 3bisdella LAMal rivista obbliga i Cantoni, in caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o a loro familiari, ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. Affinché questa disposizione di legge possa essere attuata, a livello di ordinanza viene definita una procedura semplice. Gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e per ottenere il rimborso dell’anticipo della quotaparte cantonale presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni (art. 36b cpv. 2 OAMal). In questo contesto, all’istituzione comune vengono assegnati i nuovi compiti seguenti: ricevimento dei crediti degli assicuratori-malattie, calcolo del contributo che ogni Cantone deve versare, riscossione di tale contributo da ogni Cantone e pagamento dei crediti degli assicuratori. Dato che l’istituzione comune assolve già compiti a livello internazionale e che in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LAMal il Consiglio federale può assegnarle altri compiti, segnatamente in materia di esecuzione di obblighi internazionali, è naturale affidarle anche i nuovi compiti citati (art. 19a OAMal).