Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Disposizioni con pertinenza internazionale
Il 30 settembre 2016, l’Assemblea federale ha approvato la revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (FF 2016 6859). Il termine di referendum è scaduto il 19 gennaio 2017. La revisione autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni negli ambiti esposti qui di seguito.
Il Consiglio federale deve stabilire le condizioni per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite all’estero nel quadro della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera (art. 34 cpv. 2 lett. a LAMal riv.).
Secondo l’articolo 41 capoverso 2terdella LAMal rivista, le cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o a loro familiari vengono rimunerate al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento che il Consiglio federale deve designare.
In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera agli assicurati menzionati sopra, i Cantoni sono obbligati ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente (art. 49a cpv. 3bisLAMal riv.). L’attuazione di questa disposizione esige la definizione di una procedura a livello di ordinanza.
Inoltre, il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della revisione della LAMal.
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In aggiunta a quelle menzionate, con la presente revisione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal) vengono emanate anche altre disposizioni con pertinenza internazionale necessarie ma non connesse con la revisione del 30 settembre 2016 della LAMal.
1.2 Articoli 29, 106b e 106c: sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono es-
sere riscossi su base giornaliera
Sino alla fine del 2015, era prassi tra gli assicuratori riscuotere i premi per l’intero mese anche se, in particolare in caso di nascita, decesso, partenza all’estero, arrivo dall’estero o assoggettamento all’assicurazione militare, dovevano garantire la copertura assicurativa solo per una parte di tale periodo.
Il 3 dicembre 2015, il Tribunale federale ha deciso che alla cessazione dell’obbligo d’assicurazione (decesso, partenza all’estero) l’assicuratore deve restituire il premio per la parte rimanente del mese (DTF 142 V 87).
In seguito a questa sentenza, ora gli assicuratori calcolano i premi degli assicurati, che nel corso del mese entrano o escono dall’assicurazione, non più per l’intero mese bensì su base giornaliera. Alcune disposizioni che fanno riferimento ai mesi devono essere di conseguenza modificate.
1.3 Articoli 105e–105k: richieste della CDS e di santésuisse
Il 19 marzo 2010, il Parlamento ha modificato il disciplinamento del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, nonché della riduzione del premio (art. 64a e 65 LAMal). Parallelamente, ha stabilito che l’importo forfetario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie