Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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Capoverso 2

In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera, o a loro familiari, tutti i Cantoni sono obbligati conformemente all’articolo 49a capoverso 3bisdella LAMal rivista ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita tra i singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. Affinché tale disposizione possa essere attuata, a livello di ordinanza viene definita una procedura che comporta l’assegnazione all’istituzione comune di nuovi compiti descritti nell’articolo 19a OAMal.

Come già illustrato nel commento all’articolo 19a OAMal, al fine di ridurre al minimo i costi per l’esecuzione dei nuovi compiti occorre prevedere una procedura semplice che eviti doppioni. Per questo motivo, nel nuovo articolo 36b capoverso 2 OAMal è stabilito che, in questi casi, gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e che, per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni. In questo modo, i compiti come la verifica delle persone aventi diritto e il controllo delle fatture degli ospedali rimangono di competenza degli assicuratori-malattia com’è il caso per tutti gli altri assicurati.

L’articolo 49a capoverso 3 della LAMal stabilisce che per la rimunerazione delle prestazioni ospedaliere l’assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti all’ospedale. Pur trattandosi di una disposizione potestativa, in questo caso speciale, è giustificato per i motivi sopra esposti disciplinare nell’ordinanza l’obbligo di prestazione anticipata degli assicuratori.

Capoverso 3

Le disposizioni di legge riviste obbligano i Cantoni ad assumere la quotaparte cantonale anche per le cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati residenti in Stati membri dell’UE/AELS. Per gli assicurati con un punto di riferimento attuale in un Cantone (frontalieri e loro familiari, familiari senza un’attività lucrativa di persone titolari di un permesso di dimora in Svizzera, beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e loro familiari) l’obbligo citato incombe a quest’ultimo, mentre per i beneficiari di rendite e i loro familiari senza un punto di riferimento attuale in Svizzera, la quotaparte cantonale deve essere assunta congiuntamente da tutti i Cantoni. Per i lavoratori distaccati all’estero (art. 4 OAMal) nonché per le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica (art. 5 OAMal), che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggetti all’assicurazione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera, la quotaparte cantonale deve essere assunta dall’ultimo Cantone di residenza in Svizzera, visto che fino alla loro partenza dalla Svizzera è in tale Cantone che hanno pagato le tasse.

Capoverso 4

La prassi ha ripetutamente dimostrato che per le cure ospedaliere fornite in Svizzera a lavoratori distaccati (art. 4 OAMal) e a persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica (art. 5 OAMal), che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggetti all’assicurazione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera, la questione di quale Cantone debba assumersi la quotaparte cantonale è controversa. Per questo gruppo di persone, i costi delle cure ospedaliere sono interamente a carico dell’assicuratore-malattie che può coprire i costi supplementari così generati tramite i premi.

3.8 Articolo 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero

Dal punto di vista materiale, questa disposizione corrisponde a quella del vigente articolo 37 lettera b OAMal, fatta salva la sostituzione, in linea con l’articolo 49a capoverso 1 della legge, del termine «importi forfettari» con «rimunerazioni», motivata dal fatto che oltre agli importi forfettari è ancora possibile