Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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L’istituzione comune esegue già diversi compiti per i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS: decide delle loro domande di esenzione dall’obbligo d’assicurazione (art. 18 cpv. 2bisLAMal), assegna a un assicuratore quelli che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo d’assicurazione (art. 18 cpv. 2terLAMal) e effettua per loro la riduzione dei premi (art. 18 cpv. 2quinquiesLAMal). In base all’articolo 18 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale ha la facoltà di assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali. Per tutti questi motivi, appare naturale conferire all’istituzione comune anche i nuovi compiti per il gruppo di persone citato.

Per ridurre al minimo i costi per l’esecuzione dei nuovi compiti da parte dell’istituzione occorre prevedere una procedura semplice che eviti doppioni. Nel nuovo articolo 36b capoverso 2 OAMal viene pertanto disciplinato che, in caso di cure ospedaliere fornite a questo gruppo di persone, gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e per ottenere rimborso della prestazione anticipata presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni. Compiti come la verifica degli aventi diritto e il controllo delle fatture degli ospedali rimangono perciò esclusivamente di competenza degli assicuratori-malattie.

All’istituzione comune vengono assegnati i nuovi compiti seguenti: ricevimento dei crediti degli assicuratori-malattie, calcolo del contributo di ciascun Cantone giusta l’articolo 49a capoverso 3bisdella LAMal rivista, riscossione di tale contributo da ogni Cantone e pagamento dei crediti degli assicuratori.

Capoverso 1

Questo capoverso stabilisce che, dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capoverso 2 OAMal, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo della quotaparte cantonale che ogni Cantone deve assumersi. Inoltre, dato che sulla base dell’articolo 49a capoverso 3bisdella LAMal rivista la quotaparte cantonale deve essere ripartita tra i singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente, questo capoverso stabilisce che per il calcolo di quest’ultima l’istituzione comune deve attenersi alle cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica (UST), consultabile e riconosciuto da tutte le parti coinvolte. L’istituzione comune è altresì tenuta a riscuotere da ciascun Cantone l’importo calcolato.

Capoverso 2

Una volta ricevuti i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori. Se necessario, i dettagli della relativa procedura possono essere definiti dall’istituzione comune.

Capoverso 3

In virtù dell’articolo 18 capoverso 6 LAMal, in questo capoverso il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei nuovi compiti assegnati all’istituzione comune. Dato che i Cantoni devono assumersi congiuntamente la quotaparte cantonale proporzionalmente alla popolazione residente, appare naturale che si facciano carico nelle stesse proporzioni anche del finanziamento dei nuovi compiti dell’istituzione comune. I costi (ca. 200 000 franchi l’anno) stimati per l’esecuzione di tali compiti sono relativamente bassi in quanto non includono la verifica di ogni singolo caso.

3.3 Articolo 22 Contenzioso

Capoverso 3, frase introduttiva e lettera d

Attualmente, l’articolo 22 capoverso 3 OAMal disciplina in quali contestazioni che l’oppongono a un assicuratore, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Si tratta segnatamente di contestazioni in merito alla ridistribuzione delle riserve secondo (lett. a), alla riscossione di contributi al fondo per i casi di insolvenza e al pagamento di prestazioni da parte di detto fondo (lett. b) e al versamento dell’eccedenza di entrate ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2ter(lett c). La nuova lettera d autorizza l’istituzione comune a statuire pronunciando una decisione anche nelle contestazioni con gli