Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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3.6 Articolo 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera

Dal 2006, visto l’articolo 36a OAMal, l’AOMS può, nell’ambito di progetti pilota, assumere i costi di cure mediche fornite all’estero nelle zone di frontiera. Attualmente, i progetti in corso di questo tipo sono tre

– due nella zona di Basilea/Lörrach e uno nella zona di San Gallo/Liechtenstein – ed entrambi si stanno dimostrando validi. Questa soluzione consolida le regioni di frontiera svizzere e attraverso il miglioramento dell’offerta di cure in tali regioni, risponde anche a un loro bisogno.

Per poter proseguire nel lungo termine i progetti pilota in corso e creare nuove forme di cooperazione transfrontaliera era indispensabile una base legale formale creata con la revisione del 30 settembre 2016 della LAMal.

Poiché l’articolo 34 capoverso 2 della legge rivista contiene unicamente una norma di delega al Consiglio federale, nel suo messaggio del 18 novembre 2015 (FF 2016 1) quest’ultimo ha dichiarato che nel definire la cooperazione transfrontaliera si atterrà al quadro dei progetti pilota in corso e indicato a quali condizioni concrete sarà legata tale cooperazione. Il relativo elenco si ispira ampiamente al vigente articolo 36a OAMal relativo ai progetti pilota. Un’ulteriore apertura non rientra tra gli obiettivi perseguiti.

Per i motivi sopra esposti, le vigenti condizioni per i progetti pilota vengono nel limite del possibile riprese anche per la cooperazione transfrontaliera sul lungo periodo. Pertanto, in alcune disposizioni dell’articolo 36a OAMal la revisione si limita a sostituire il termine «progetti pilota» con «programmi di cooperazione transfrontaliera» dato che in futuro avranno una durata illimitata. La disposizione, secondo cui la domanda deve essere presentata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori, è trasferita dal capoverso 3 al capoverso 2 in quanto riguarda appunto la domanda e non un’esigenza che il programma deve adempiere. La disposizione relativa alla durata limitata dei progetti pilota è abolita. Queste e altre modifiche comportano inoltre uno spostamento dei capoversi e delle lettere vigenti. I commenti sottostanti riguardano unicamente le disposizioni oggetto di una modifica materiale.

Capoverso 1

Dal punto di vista materiale, il capoverso 1 rivisto corrisponde a quello vigente, salvo che ora è l’UFSP e non più il Dipartimento federale dell’interno (DFI) a poter autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera. L’articolo 56 LVAMal stabilisce che l’UFSP esercita la vigilanza ai sensi di tale legge. Spetta quindi a quest’ultimo, per esempio, rilasciare a un assicuratore l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie e perciò autorizzare una cooperazione transfrontaliera.

Capoverso 3 lettera a

La sostituzione nel vigente articolo 36a capoverso 3 lettera c OAMal dell’espressione «che dimorano abitualmente» con l’espressione «che risiedono» chiarisce che il programma è aperto alla popolazione residente del Cantone di frontiera che partecipa alla cooperazione transfrontaliera.

Capoverso 3 lettera b

L’inserimento di questa nuova lettera risponde alla richiesta avanzata sia durante la consultazione (vedi Sintesi dei risultati della consultazione dell’aprile 2015 all’indirizzo https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-aenderungen-mit-internationalem-bezug.html) sia nel corso dei dibattiti parlamentari di fissare come condizione per la cooperazione transfrontaliera il divieto agli assicuratori di obbligare gli assicurati a farsi curare all’estero nel quadro di tale cooperazione.

Capoverso 3 lettera e seconda condizione

Dal punto di vista del contenuto, questa disposizione corrisponde a quella del vigente articolo 36a lettera f numero 2 OAMal, ma è formulata in modo più chiaro. Conformemente a tale disposizione, i Cantoni e gli assicuratori-malattie possono rimunerare esclusivamente le prestazioni fornite nel quadro di