Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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una cooperazione transfrontaliera, le cui tariffe o i cui prezzi non superano quelle e quelli applicabili nel Cantone di frontiera in cui risiede la persona assicurata. I programmi di cooperazione transfrontaliera non si basano sul diritto comunitario in materia di coordinamento delle assicurazioni sociali, recepito dalla Svizzera con l’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e con la convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS). La decisione di disciplinare il rimborso dei costi delle prestazioni in questione separatamente dall’assistenza reciproca in materia di prestazioni è pertanto giustificato.

Progetti pilota in corso

In virtù delle decisioni del 3 novembre 2015 e del 31 dicembre 2015 del DFI, i tre progetti pilota in corso nelle zone di Basilea/Lörrach e di San Gallo/Liechtenstein potranno essere protratti fino al 31 dicembre 2018 rispettivamente fino al 31 dicembre 2019. Se dopo queste scadenze i Cantoni di frontiera e gli assicuratori-malattie che partecipano a questi progetti pilota vorranno proseguire la cooperazione transfrontaliera con fornitori di prestazioni esteri dovranno presentare una nuova domanda all’UFSP sulla base delle nuove disposizioni di cui all’articolo 36a OAMal.

3.7 Articolo 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero

Capoverso 1

Giusta la nuova disposizione dell’articolo 41 capoverso 2terLAMal rivista, gli assicuratori-malattie e i tutti Cantoni assumono congiuntamente la rimunerazione delle cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera, o a loro familiari, al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento designato dal Consiglio federale.

I beneficiari di rendite ai quali si applica tale disposizione sono persone assicurate che non possono essere assegnate direttamente ad alcun Cantone, in quanto non per tutti è possibile stabilire il loro ultimo luogo di residenza in Svizzera. La mancanza di un punto di riferimento attuale in Svizzera obbliga il Consiglio federale a designare un Cantone di riferimento.

A livello di ordinanza, occorre pertanto introdurre una disposizione che sia praticabile per gli assicuratorimalattia chiamati ad applicarla e che non debba essere adeguata ogni anno dal Consiglio federale. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la designazione come Cantone di riferimento non ha alcuna conseguenza, nemmeno di natura finanziaria, per il Cantone in questione.

Nel messaggio del 18 novembre 2015 (FF 2016 1) il Consiglio federale asserisce di voler designare come Cantone di riferimento un Cantone le cui tariffe per gli ospedali figuranti nell’elenco si avvicinano di più alle tariffe medie svizzere.

Secondo calcoli eseguiti in quest’ottica, il Cantone che soddisfa questo requisito è quello di Berna. Sulla base delle cifre chiave degli ospedali svizzeri4 degli anni 2014 e 2015 sono stati calcolati i costi medi per caso standardizzati per tipo di trattamento, per Cantone e per anno nel settore ospedaliero (standardizzazione in base al Case Mix Index, CMI). A tale scopo, sono stati considerati unicamente gli ospedali per cure acute con costi medi per caso standardizzati CMI compresi tra 5000 e 15 000 franchi. Nella prima fase, sono stati calcolati i costi per caso standardizzati CMI per ospedale. I costi per caso per Cantone si ottengono nella seconda fase come media aritmetica ponderata per il numero di casi dell’ospedale per Cantone.

2 RS 0.142.112.681

3 RS 0.632.31

4 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/zahlen-fakten/zahlen-fakten-zu-spitaelern/kennzahlen-derschweizer-spitaeler.html