Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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La riduzione del premio per il mese di aprile non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 105k capoverso 3 rivisto.

3.15 Articolo 106b Notifiche del Cantone

Attualmente, il Cantone deve notificare all’assicuratore il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi (art. 106b cpv. 2 lett. c).

Come esposto sopra, il 3 dicembre 2015 il Tribunale federale ha deciso che alla cessazione dell’obbligo d’assicurazione (decesso, partenza all’estero) l’assicuratore deve restituire il premio per la parte rimanente del mese.

Per questo motivo, il Cantone non deve più essere tenuto a notificare all’assicuratore l’ammontare della riduzione dei premi per mese e il periodo in mesi per il quale riduce i premi.

3.16 Articolo 106c Compiti dell’assicuratore

Capoverso 4

In virtù della sentenza del Tribunale federale sulla riscossione del premio su base giornaliera, l’assicuratore non deve più essere tenuto a indicare la riduzione del premio per mese nel conteggio dei premi.

3.17 Articolo 136 Importo restante dalla correzione dei premi

Tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, in alcuni Cantoni sono stati pagati premi dell’AOMS in eccesso e in altri premi insufficienti. Il 21 marzo 2014, il Parlamento ha deciso di correggere questi squilibri con l’approvazione di una revisione della LAMal (art. 106–106c LAMal; RU 2014 2463). Tale revisione prevede una correzione dei premi su tre anni (2015–2017). Concretamente, un importo complessivo di 800 milioni di franchi sarà ridistribuito agli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pagati premi troppo elevati.

La correzione dei premi è finanziata in parti uguali da tre fonti diverse:

- gli assicurati domiciliati in un Cantone in cui tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 sono stati

riscossi premi insufficienti devono pagare un supplemento di premio; la somma dei supplementi di premio non può superare i 266 milioni di franchi (art. 106 cpv. 6 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014);

- la Confederazione versa un contributo speciale unico di 266 milioni di franchi in tre rate annuali di

uguale valore (art. 106a cpv. 5 e 6 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014);

- gli assicuratori contribuiscono alla correzione dei premi riscuotendo un supplemento di premio unico

pari a 33 franchi per persona assicurata; possono finanziare tale contributo anche attingendo alle riserve, qualora siano eccessive (art. 106a cpv. 2 e 3 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014).

Il supplemento di premio che deve essere riscosso l’anno successivo e il supplemento di premio unico sono stati calcolati sulla base di un effettivo degli assicurati stimato. Inoltre, l’effettivo comunicato dagli assicuratori per i Cantoni nei quali sono stati pagati premi in eccesso non corrisponde esattamente al numero di assicurati che di fatto beneficiano della correzione dei premi. Queste differenze incidono sul risultato annuale della correzione dei premi. Dato che per definizione la correzione si fonda su stime, il legislatore è implicitamente partito dal presupposto che vi sia un importo restante.

L’importo restante dalla correzione dei premi 2015 è stato utilizzato per la correzione dei premi 2017.