Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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2.3 Modifiche in base a una sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono es-

sere riscossi su base giornaliera

In tre disposizioni dell’OAMal vigente, il riferimento ai mesi viene eliminato consentendo agli assicuratori (art. 29 e 106c) e ai Cantoni (art. 106b) di fissare il loro periodo di riferimento.

2.4 Modifiche nel capitolo sul mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

Per migliorare l’attuazione dell’articolo 64a LAMal da parte dei Cantoni e degli assicuratori, la CDS e santésuisse propongono le seguenti modifiche:

 l’assicuratore deve comunicare al Cantone non solo i dati personali dei debitori nei confronti dei

quali avvia una procedura di esecuzione, ma anche quelli di eventuali altri assicurati coinvolti (p. es. bambini) (art. 105e cpv. 1);

 l’assicuratore deve informare il Cantone sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati

dall’inizio dell’anno entro due settimane dalla fine di ogni trimestre (art. 105f cpv. 1);

 l’organo di revisione deve essere obbligato a verificare le informazioni fornite dagli assicuratori con-

cernenti anche le restituzioni al Cantone secondo l’articolo 64a capoverso 5 LAMal (art. 105j);

 per quanto riguarda i pagamenti del Cantone agli assicuratori, occorre un nuovo disciplinamento

che indichi come procedere in caso di riduzione del premio per un periodo per il quale il Cantone ha già assunto un credito giusta l’articolo 64a capoverso 4 LAMal (art. 105k).

2.5 Altre modifiche

L’entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) rende necessaria una modifica dell’articolo 23. Inoltre, viene introdotto un nuovo articolo 136 che disciplina la destinazione dell’importo restante dalla correzione dei premi. L’importo restante dal supplemento di premio e dal contributo degli assicuratori deve essere versato nel fondo per i casi d’insolvenza. L’importo restante dal contributo della Confederazione deve essere utilizzato innanzitutto per coprire i costi di attuazione derivanti all’istituzione comune e un eventuale ulteriore resto versato nel fondo citato.