Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine
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da santésuisse.
Capoverso 1 lettera c
La CDS e santésuisse chiedono inoltre di obbligare l’organo di revisione a verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni concernenti le restituzioni degli assicuratori ai Cantoni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 LAMal. Dato che l’articolo 105f capoverso 2 OAMal include nel conteggio finale sia una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal sia una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 LAMal, è necessario che l’organo di revisione le verifichi entrambe.
L’articolo 64a capoverso 3 LAMal prevede solamente che l’assicuratore chieda all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone secondo lo stesso capoverso. All’interrogativo se il Consiglio federale possa obbligare gli assicuratori ad assegnare a loro spese altri compiti al proprio organo di revisione si può rispondere affermativamente, in quanto con il capoverso 3 citato il legislatore voleva sostanzialmente fissare il principio della conferma da parte dell’organo di revisione dei dati che l’assicuratore comunica al Cantone e non escludere tale conferma per i dati citati in altri capoversi.
Già oggi il Consiglio federale obbliga l’organo di revisione a verificare l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sul pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni (art. 105j cpv. 2). In base all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, l’assicuratore è tenuto a restituire al Cantone il 50 per cento dell’importo pagato per i crediti in arretrato. Le informazioni concernenti il pagamento di tali crediti permettono di determinare l’importo che deve essere restituito.
Come richiesto dalla CDS e da santésuisse, ora l’organo di revisione ha l’obbligo di verificare anche le restituzioni.
Capoverso 2
Corrisponde al vigente capoverso 3.
Attualmente, il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 86 (art. 105j cpv. 3). Con l’entrata in vigore della OVAMal tale articolo è stato abrogato. Al capoverso 1 esso stabiliva che ogni assicuratore designa un organo di revisione esterno. Oggi, l’articolo 25 capoverso 1 LVAMal prevede che gli assicuratori designano un ufficio di revisione esterno abilitato. Il capoverso 2 deve pertanto rimandare a quest’ultima disposizione.
3.14 Articolo 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori
Capoverso 1
Attualmente, l’autorità cantonale può trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.
La CDS e santésuisse chiedono di obbligare l’autorità cantonale a comunicare tali dati adducendo che una formulazione potestativa non ha senso, in quanto le informazioni in questione sono sempre necessarie.
Il Cantone è libero di decidere se assumere o meno importi in arretrato, ma se decide di farlo è tenuto a trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli interessati. Occorre pertanto dare seguito alla richiesta della CDS e di santésuisse.
Capoverso 3
Il vigente articolo 105k capoverso 3 OAMal recita: «Se una riduzione del premio è accordata retroatti-