Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine
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vamente per un periodo coperto da un certificato di carenza di beni che è stato messo in conto al Cantone, e la riduzione del premio è stata notificata all’assicuratore prima del conteggio finale, l’assicuratore deduce la riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale.»
Tale disposizione può essere interpretata in diversi modi.
La CDS e santésuisse propongono di modificarla come segue:
«Se una riduzione del premio è accordata retroattivamente per un periodo coperto da un certificato di carenza di beni che è stato messo in conto al Cantone con il conteggio finale, e la riduzione del premio è stata notificata all’assicuratore prima del conteggio finale, l’assicuratore deduce l’85 per cento di tale riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale. Il credito riconosciuto nel certificato di carenza di beni è ridotto dell’intero importo della riduzione del premio. Se il periodo della riduzione del premio accordata retroattivamente coincide solo parzialmente con quello coperto da un certificato di carenza di beni, sia per la riduzione del premio sia per il certificato della carenza di beni è presa in considerazione la quota pro rata temporis corrispondente al periodo di sovrapposizione.» (N.d.t.: libera traduzione dal tedesco)
Tale modifica, spiegano, riguarda la gestione delle riduzioni del premio accordate dal Cantone dopo l’assunzione dei crediti sul certificato di carenza di beni. La riduzione del debito (pari al 100 % della riduzione del premio) non corrisponde all’importo restituito (pari all’85 % della riduzione del premio) al Cantone. Il termine «coperto» che figura nella prima frase è soddisfatto solo se e nella misura in cui il periodo coperto da un certificato di carenza di beni e quello della riduzione del premio accordata retroattivamente coincidono.
Vista la richiesta avanzata dalla CDS e da santésuisse, è necessario rivedere la disposizione di cui al capoverso 3. Innanzitutto occorre chiarire se l’articolo 64a capoverso 5 LAMal deve essere applicato alle riduzioni del premio accordate retroattivamente. Posto che l’intento di tale disposizione è indennizzare l’assicuratore per le spese sostenute per recuperare crediti oggetto di certificati di carenza di beni e che una riduzione del premio accordata retroattivamente non gli arreca praticamente alcuna spesa supplementare, è lecito desumere che la disposizione in questione non debba essere applicata a tali riduzioni.
Vi è quindi una lacuna legislativa che il Consiglio federale può eliminare applicando la ripartizione tra Cantone e assicuratore prevista dall’articolo 64a capoverso 4 LAMal (85 contro 15%). Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già notificato un credito ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal, l’assicuratore deduce l’85 per cento di tale riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale. In altre parole, l’assicuratore può trattenere il rimanente 15 per cento.
Tuttavia, dato che la persona assicurata ha diritto all’intera riduzione del premio, tale riduzione deve essere computata per intero dal credito nei suoi confronti.
Se il periodo della riduzione del premio accordata retroattivamente dal Cantone coincide solo parzialmente con quello del credito da lui assunto, sia per la riduzione del premio sia per il credito è presa in considerazione solo la quota proporzionale al periodo di sovrapposizione.
Esempio: da gennaio a marzo, la persona assicurata non è in grado di pagare il suo premio mensile di 400 franchi. L’assicuratore avvia una procedura di esecuzione nei suoi confronti e riceve un certificato di carenza di beni per un importo di 1300 franchi (1200 franchi di premi ai quali si aggiungono gli interessi di mora e le spese di esecuzione). L’assicuratore notifica tale certificato al Cantone che gli rimborsa l’85 per cento della somma in questione, ossia 1’105 franchi. I rimanenti 195 franchi restano a carico dell’assicuratore. Da aprile, la persona assicurata riprende a pagare i premi.
Il Cantone accorda retroattivamente alla persona assicurata una riduzione del premio pari a 300 franchi per i mesi di marzo e aprile e la versa all’assicuratore. Questi detrae dal suo prossimo conteggio finale l’85 per cento della riduzione del premio (255 franchi) per il mese di marzo, mentre può trattenere il rimanente 15 per cento (45 franchi). Il credito riconosciuto nel certificato di carenza di beni viene ridotto di 300 franchi e ora ammonta a 1000 franchi.